Lavoro

Sisma: sospensione contributi


Premessa

L’art. 48, comma 13, del Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza dal 24/08/2016 al 30/09/2017.

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.

Soggetti interessati

  • I datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);

  • I lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);

  • Gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

L’art. 48, comma 14 del D.L. n. 189 del 2016 ha previsto l’estensione delle disposizioni dei commi da 4 a 13, tra cui anche la sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi, a favore dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.

Come usufruirne

E’ necessario presentare apposita domanda utilizzando il modello “SC90” reperibile nella sezione “modulistica” del sito www.inps.it.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi sospesi, siano effettuati entro il 30/10/2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono sospesi fino al 31/12/2016 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all’art. 29 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni della Legge n. 122/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.