Legittima la confisca quando a seguito di inadempimento del contratto di leasing, l’utilizzatore trattiene indebitamente i beni
Il contratto di leasing si perfeziona con l’incontro delle volontà delle parti e la traditio del bene, anche se dai registri del PRA l’utilizzatore non risulti titolare dell’autoveicolo concesso in leasing, in quanto non è stata effettuata la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà dei beni.
La mancanza di trascrizione non influisce sull’acquisto del relativo diritto reale sul bene in capo all’utilizzatore che, se non effettua la riconsegna del bene, quando si verifica la risoluzione del contratto per inadempimento, si macchia del reato di appropriazione indebita.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 50733/2016 della Corte di Cassazione, in un caso in cui l’utilizzatore, a seguito di inadempimento del contratto di leasing per mancato pagamento dei canoni, non ha provveduto alla restituzione degli autoveicoli concessi in leasing alla concessionaria, configurando con la sua condotta il reato di appropriazione indebita, a nulla valendo il fatto che presso il Pubblico registro automobilistico il passaggio sulla titolarità del bene non era stato effettuato.
I giudici chiariscono che il reato di appropriazione indebita di un bene oggetto di contratto di leasing si configura quando l’utilizzatore, comportandosi uti dominus trattiene indebitamente il bene non restituendolo all’impresa concessionaria e non quando il contratto si considera risolto a causa dell’inadempimento dell’utilizzatore per mancato pagamento dei canoni, questo perché deve configurarsi anche l’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di intervertire il possesso e impadronirsi del bene, cosicchè le eventuali diffide inviate dalla concessionaria all’utilizzatore relative a vicende civilistiche, quali l’ingiunzione di pagamento dei canoni e/o la richiesta di restituzione del bene oggetto del leasing, possono non avere rilevanza in relazione alla conoscenza da parte dell’offeso della volontà appropriativa.
Nell’ambito del leasing di autoveicoli, l’iscrizione al PRA relativa al trasferimento della proprietà del bene, nonostante sia obbligatoria, ha una mera funzione dichiarativa, in quanto, il trasferimento della proprietà si realizza con l’incontro del consenso e la traditio (la consegna) del bene.
Ne consegue che la mancata trascrizione del trasferimento della proprietà di un autoveicolo o motoveicolo presso il P.R.A., a parte la infrazione disciplinare prevista dal T.U. sulla circolazione stradale, non rende inoperante il concluso contratto ne' influisce sull'acquisto del relativo diritto reale.
Pertanto, è legittima ed efficace la confisca dei beni (autocarri, in tal caso) anche in assenza della trascrizione del titolo presso il competente P.R.A. (Cass. sez. 4, n. 10593 del 30/09/1988, Rv. 179583), in quanto l’utilizzatore impiega di fatto i mezzi.