Diritto

Il diritto del socio non amministratore all’accesso alle scritture e ai documenti sociali ha carattere inderogabile e prescinde dalla presenza del collegio sindacale


I soci non amministratori di una società, secondo quanto dispone l’art. 2476 c.c. comma 2, hanno il diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (libri e scritture contabili di cui all’art. 2478 c.c.). Il D. Lgs. n. 6/2003 che ha riformato la disciplina delle società, peraltro, ha esteso tale diritto, riconoscendo al socio che detiene delle quote, ma che resta estraneo alle operazioni di gestione e amministrazione della società, il diritto potestativo di accedere alle informazioni e ai dati relativi alla gestione e alla amministrazione, esercitando, in tal modo, una vera e propria attività ispettiva di carattere personale, sull’operato degli amministratori, che si ricollega alla facoltà concessa ai soci che non partecipano all’attività amministrativa dal medesimo art. 2476 c.c. comma 3, di esercitare l’azione di responsabilità verso i soci amministratori.

Tanto che la Relazione illustrativa al decreto, afferma "particolarmente significativa è inoltre la disciplina della responsabilità degli amministratori e la tutela in proposito riconosciuta dai soci nell'art. 2476 cod. civ. essa s'impernia sul principio secondo il quale, sulla base della struttura contrattuale della società, ad ogni socio è riconosciuto il diritto di ottenere notizie dagli amministratori in merito allo svolgimento degli affari sociali e di procedere ad una diretta ispezione dei libri sociali e dei documenti concernenti l'amministrazione della società".

L’art. 2625 c.c. sanziona con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro gli amministratori che, occultando documenti o usando altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali alle società di revisione e se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Perché si configuri l’ipotesi di cui all’art. 2625 c.c. è necessario che il socio amministratore ponga in essere atti idonei ad ostacolare il diritto ispettivo e di controllo che l’art. 2476 c.c. attribuisce al socio non amministratore. Se, dunque, il socio amministratore  non si limita ad avere una condotta omissiva/passiva che ritardi o freni l’accesso ai documenti, ma pone in essere concreti ostacoli ed impedimenti, anche mediante l’utilizzo di artifizi, intralciando di fatto, in tal modo, l’accessibilità ai documenti da parte del socio non amministratore, vìola l’art. 2625 c.c. E ciò vale anche quando la società sia dotata di un collegio sindacale, in quanto il potere ispettivo del socio non amministratore prescinde dalla presenza o meno di un collegio nella società. Anzi le nuove norme in materia di srl non impongono la necessaria presenza del collegio sindacale proprio in virtù del potere ispettivo riservato ai soci non amministratori.

La Cassazione, nella sua decisione del 27/09/2016 n. 47307, pertanto, confermando la sentenza dei giudici d’appello, in un caso in cui l’amministratore di una srl, con artifizi, ha ostacolato attivamente il diritto di verifica concesso al socio non amministratore, ha dichiarato che il diritto del socio non amministratore ad accedere alla contabilità e agli altri libri sociali è inderogabile e deve essere categoricamente concesso anche in presenza del collegio sindacale.

Il socio non amministratore, al quale sia stato impedito l’accesso alle scritture e ai documenti sociali, secondo quanto previsto dall’art. 2476 c.c., ha il diritto di querela per il reato di impedito controllo dal quale derivi un danno patrimoniale, indipendentemente dal fatto che il suddetto danno sia stato causato direttamente dalla condotta dell’amministratore o provocato indirettamente dal pregiudizio recato al patrimonio sociale dal medesimo comportamento (si veda in tal senso, anche, Cass. Sez. 5, n. 38393 del 16/04/2012).