Interessi di mora: adeguamento per le cartelle pagate in ritardo
Con Provvedimento del 4 marzo 2013 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato determinato il tasso da applicare per il calcolo dei maggiori importi dovuti sulle somme iscritte a ruolo. A decorrere dal 1° maggio 2013, quindi, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono fissati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.
In base all'articolo 30 del D.P.R. n. 602 del 1973, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica della cartella, gli interessi di mora si applicano sulle somme iscritte a ruolo - non sulle sanzioni pecuniarie tributarie, nè sugli interessi - a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento.
Ogni anno il Ministero delle finanze determina, con decreto, il tasso degli interessi di mora prendendo a riferimento la media dei tassi bancari attivi. Per il periodo 1.1.2012 - 31.12.2012, la Banca d'Italia - con nota dell'8 febbraio 2013 - ha stimato proprio al 5,2233% la media dei tassi bancari attivi.