Fisco

Contratti di leasing e base imponibile per il calcolo delle imposte ipocatastali


Accolto dalla Cassazione - sentenza n. 23858 /2016 del 23 novembre - il ricorso promosso da una srl contro la decisione della CTR di Milano che in modifica alla pronuncia della CTP aveva ritenuto legittimo il rifiuto dell’AGE rispetto alla richiesta di rimborso di quanto versato in eccedenza dalla società a titolo di imposte ipotecaria e catastale sull’acquisto di immobili relativi a contratti di locazione finanziaria (leasing).

La società aveva calcolato la base imponibile su cui versare le imposte ipocatastali sul valore venale in comune commercio degli immobili, tuttavia, avvedutasi del fatto che, in relazione alla circolare dell’AGE 1° marzo 2007 n.12/E e alla risoluzione 29 gennaio 2008 n.24/E, la base imponibile sarebbe dovuta essere calcolata sul “prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati della componente finanziaria” dell’operazione, aveva avanzato istanza di rimborso di quanto in eccedenza versato, ma la CTR chiariva che risoluzione e circolare si riferivano ai casi di riscatto dei beni, e non, come nel caso di specie, a quelli di risoluzione anticipata dei contratti di leasing.

La Cassazione, tuttavia, ha precisato innanzitutto che l’errore nella dichiarazione, in relazione al calcolo delle imposte ipocatastali relativamente al riscatto dei beni nei contratti di leasing, può essere fatto valere con una richiesta di rimborso. Sbaglia l’AGE nel ritenere che esista una preclusione formale a rivedere il punto valore venale dei beni. Peraltro, l’accoglimento dell’istanza di rimborso non è impedito dal criterio del valore venale di comune commercio, così come stabilito dall’art.51 d.p.r. n. 131/86, cui rinvia il d. lgs. n. 347/90 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), dal momento che - come stabilito dalla stessa amministrazione finanziaria con la menzionata Circ. AGE 1° marzo 2007 n. 12/E (recepita nella risoluzione su interpello 29 gennaio 2008 n.24/E) - il criterio di legge deve trovare attuazione nella considerazione del doppio trasferimento radicato nell’operazione di finanziamento con leasing (acquisto iniziale ed acquisto in sede di riscatto) e, in particolare, sulla scorta di un criterio uniforme che equipari l’acquisto mediante leasing all’acquisto diretto (cioè senza locazione finanziaria).

La base imponibile, in relazione al ricatto del bene concesso in leasing, deve essere calcolata, pertanto, “nel valore venale in comune commercio, che può essere individuato nel prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati dalla componente finanziaria”, in tal modo, ritengono i giudici, questa base viene ricondottaal costo originario sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene al momento della stipula del contratto come peraltro affermato dalla Ris. Agenzia delle Entrate, 29 gennaio 2008 n.24/E.

Occorre considerare che, nel contratto di leasing, l’acquisto del bene a seguito di esercizio dell’opzione di riscatto, segue già ad altro acquisto effettuato inizialmente da parte della società di leasing, in tal modo, i momenti impositivi si duplicano nel medesimo rapporto contrattuale, pertanto, al fine di non penalizzare questa modalità di acquisizione di beni strumentali rispetto all’acquisto diretto, il valore venale ex art. 51 d.p.r. n. 131/86 deve necessariamente tener conto della sommatoria del prezzo di riscatto del bene e dei canoni versati durante il rapporto, ridotta l’incidenza della finanziaria dell’operazione, in modo da ricomporre ad unità il trattamento fiscale collegandolo in sostanza al costo sopportato dalla società di leasing per l’acquisto iniziale a valore venale di comune commercio.

Questo obiettivo di natura equiparativa rispetto al trasferimento diretto è stato perseguito dal legislatore - in materia di imposizione ipotecaria e catastale - con l’art.35 co. 10 ter d.l. 223/06 conv. in L. 248/06 (nella versione vigente al momento degli atti di trasferimento dedotti in giudizio) che ha disposto il dimezzamento (2%) delle aliquote ordinarie rispettivamente dovute per l’acquisto ed il riscatto di beni immobili strumentali dedotti in contratti di leasing.

La sentenza viene dunque cassata, ma la Cassazione decide di compensare le spese, data la novità dell’argomento.