Conversione in legge del DL 193/2016: modifiche allo spesometro dal 2017
In data 24 novembre 2016 si è concluso al Senato l'iter di conversione in legge del decreto fiscale Dl 193/2016. Il documento ha subito una serie di modifiche rispetto al testo originario.
L'art.4 del decreto 'Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione' e, in particolare, in materia di abolizione del vecchio spesometro ed introduzione delle due nuove comunicazioni ai fini fiscali:
- comunicazione trimestrale delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni;
- comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
è stato precisato che la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. Dunque, le operazioni relative al primo trimestre saranno da comunicare entro il 31 maggio (ultimo giorno del secondo mese successivo), quelle del secondo entro il 16 settembre, quelle del terzo entro il 30 novembre (ultimo giorno del secondo mese successivo) ed infine quelle del quarto trimestre entro l'ultimo giorno del mese di febbraio (28 o 29).
Ci sono delle eccezioni per il primo anno di applicazione dell'adempimento (2017):
- le comunicazioni relative ai primi due trimestri sono sostituite da una comunicazione semestrale da trasmettere entro il 25 luglio 2017
- sono esonerati dal presentare la comunicazione in questione i produttori agricoli, esentati dal versamento dell’Iva e dagli obblighi documentali connessi (art.34 comma 6 del DPR 633/1972), situati nelle zone montane.
Sono state ridotte le sanzioni per le violazioni connesse a tali comunicazioni.
La sanzione amministrativa per l'omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute è pari a 2 euro per fattura (fino ad un massimo di 1.000 euro a trimestre). Nella precedente versione del decreto, la sanzione era pari a 25 euro per fattura. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500 al trimestre, se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.
La sanzione amministrativa per l'omessa o errata trasmissione delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita.
Infine, il credito d'imposta pari a 100 euro per le spese di adeguamento tecnologico (connesso alle novità normative citate) destinato originariamente ai soggetti che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 50.000 euro, è stato esteso anche ai soggetti che optano per la fatturazione elettronica tra privati.