Se il bilancio finale di liquidazione presenta poste debitorie e creditorie, la cessazione della società non può verificarsi
Il Giudice del registro del Tribunale di Roma (Tribunale Roma, Giudice del Registro Imprese, 19 Aprile 2016) ha accolto il ricorso di una s.n.c., disponendo con decreto la cancellazione dal Registro dell’iscrizione relativa all’estinzione di una s.r.l. in liquidazione.
Chiarisce il giudice che quando il bilancio finale presenta attività non liquidate e si iscrive comunque la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, tale cancellazione avviene in difetto di quanto stabilito dall’art. 2495 c.c., pertanto deve essere annullata.
E invero, l’art. 2495 c.c. prevede che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese (primo comma) e che, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (secondo comma).
Pertanto, se è vero che a seguito dell’estinzione della società (di persone o di capitali), come stabilito dalla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6/2003, qualora persistano dei rapporti giuridici, alcuni di essi non si estinguono, ma si trasferiscono in capo ai soci, in virtù di un fenomeno successorio (cfr. Cass. n. 6070/2013), ad eccezione delle mere pretese, azionate o azionabili in giudizio e dei crediti ancora incerti o illiquidi per i quali deve ritenersi che la cancellazione equivalga a rinuncia tacita (l’argomento è stato trattato anche qui), è anche vero che il liquidatore, prima di richiedere la cancellazione, deve procedere a svolgere le dovute attività di liquidazione, recuperando gli eventuali crediti e devolvendo il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie.
L’attività del liquidatore non può infatti limitarsi a conferire mandato al socio di proseguire nell’incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale, in quanto tali attività sono per legge di competenza del liquidatore.
Nelle fasi liquidatorie, infatti, la cancellazione dell’ente (in particolare per le società di capitali) non è una conseguenza diretta, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva, che si spiega:
- i) nell’accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (art. 2484 c.c.);
- ii) nella nomina assembleare del liquidatore (art. 2487 c.c.);
- iii) nella’attività di liquidazione in senso proprio;
a seguito di tali operazioni, si determina l’approvazione del bilancio finale di liquidazione (art. 2492 c.c.) su cui va indicata la “parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo”; solo dopo l’approvazione di tale bilancio, si può poi richiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Se dal bilancio finale depositato dal liquidatore, si rileva però la presenza di poste debitorie e creditorie e/o di beni mobili e/o immobili non liquidati correttamente, le operazioni per giungere al bilancio depositato non sono state eseguite secondo l’iter liquidatorio richiesto dalla legge, di conseguenza, essendo il giudice del registro preposto anche alla verifica che la cancellazione della società sia avvenuta nel rispetto dei presupposti richiesti dalla legge, ai sensi dell’art. 2189 c.c., quando i passi per giungere a tale procedura non sono stati svolti correttamente, nel rispetto dell’art. 2191 c.c., l’iscrizione deve essere invalidata d’ufficio.