Economia aziendale

Start-up innovative: la nota integrativa va redatta anche dalle micro-imprese


Il D.Lgs. 139/2015, in attuazione della Direttiva n. 2013/34/UE, ha introdotto importanti novità in materia di redazione del bilancio d’esercizio; tra le principali novità si rammenta l’eliminazione della macroclasse E) relativa all’area straordinaria, la cancellazione dei conti d’ordine dallo Stato Patrimoniale, l’eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità dalle immobilizzazioni, l’obbligo di predisporre il rendiconto finanziario e di indicare le azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 6, co. 13 del D.Lgs. 139/2015 introduce inoltre il concetto di micro-impresa (art. 2435-ter del codice civile), secondo il quale sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale attivo dello stato patrimoniale non superiore a 175.000 euro;
  • ammontare dei ricavi inferiore a 350.000 euro;
  • numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio inferiore alle 5 unità.

Dall’esercizio 2016, le suddette micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa, del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione: il bilancio è composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale.

Con l’introduzione delle novità sopra ricordate, sono state sollevate perplessità circa il raccordo tra la disciplina delle micro-imprese e la normativa riguardante le start-up innovative: quest’ultime, con riferimento alle società che possiedono il requisito della percentuale di spese destinate ad attività di ricerca e sviluppo (15 per cento del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), secondo quanto previsto dall’art. 25, co. 2, lett. h), n. 1) del D.L. 179/2012, devono esporre in nota integrativa le spese risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per tale ragione, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo economico di fornire chiarimenti circa il comportamento che dovrà seguire nell’anno corrente una start-up innovativa rientrante nella definizione di micro-impresa.

Con il parere n. 361851 del 17 novembre 2016, il Mise ha chiarito che la disciplina delle start-up innovative è da considerarsi norma di tipo speciale, per la quale il legislatore ha introdotto oneri ulteriori a fronte dello speciale regime che la normativa di settore garantisce loro; pertanto, al fine di garantire un’immediata verifica dei requisiti delle stesse, il Mise ritiene che le start-up innovative in possesso del requisito della percentuale di spesa in attività di ricerca e sviluppo, devono continuare a redigere il bilancio d’esercizio con allegata la nota integrativa.