Lavoro

Legittimo il licenziamento del dipendente che ruba in azienda, se prova di tale condotta è offerta dalle riprese delle videocamere.


La decisione dei giudici d’appello

Secondo i giudici d’appello, gli impianti audiovisivi posti legittimamente (ex art. 4 D. Lgs. n. 300/1970) a sorveglianza della cassaforte, riprendevano anche gli spostamenti dei dipendenti, ma per l’installazione degli stessi non era stato stipulato alcun accordo con le rappresentanze sindacali, né richiesta la preventiva autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. In sostanza, anche se il fine delle videocamere sarebbe stato quello di tutelare i beni aziendali, esse nel concreto riprendevano altresì gli spostamenti dei dipendenti, per cui, stante l’assenza di approvazione da parte delle rappresentanze sindacali o dell’ispettorato del lavoro, secondo i giudici d’appello, i filmati erano di fatto inutilizzabili.
Di conseguenza, venendo a mancare la prova dell’addebitabilità del fatto contestato, il licenziamento era illegittimo.

La diversa prospettiva della Cassazione

La Cassazione (sentenza n. 22662, 8 novembre 2016), in merito, chiarisce, però, che la valutazione della validità della prova acquisita mediante l’uso di apparecchiature vietate, deve basarsi sul tipo di illecito mosso nei confronti del dipendente: quando l’addebito è relativo ad una condotta illecita del dipendente che attenta ai beni aziendali, allora le prove sono sempre utilizzabili.

Peraltro, dicono i giudici, se è vero che lo Statuto dei lavoratori all’art. 4, richiamato dall’art. 114 del D. Lgs. n. 196/2003, impone che l’installazione di impianti di controllo, da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori, debba essere preceduta da un accordo con le rappresentanze sindacali o dall’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, è pur vero che tale obbligo trova applicazione nell’ambito dei controlli difensivi, tesi ad accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti nel rapporto di lavoro (quindi condotte illecite connesse all’attività strettamente lavorativa). Tali obblighi amministrativi a carico del datore di lavoro non operano, quando le condotte illecite siano relative a beni estranei al rapporto di lavoro. Esula, dunque, dal campo di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, il caso in cui il datore abbia posto in essere verifiche dirette ad accertare comportamenti del dipendente lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Quando il fine del controllo difensivo non attiene alla sorveglianza dell’esatto adempimento dell’attività lavorativa, ma è destinato ad accertare comportamenti che possono porre in pericolo il patrimonio aziendale (condotte che peraltro possono essere messe in atto da chiunque), le riprese delle videocamere, poste a tutela dei beni aziendali, ancorchè per la loro installazione, non sia stata richiesta l’autorizzazione dell’ispettorato, né stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali, sono valide ed utilizzabili quando rilevano il comportamento illecito di un soggetto che attenta ai beni aziendali, anche se quel soggetto è un dipendente.