Sanzioni in caso di violazioni al nuovo spesometro dal 2017
In data 24 ottobre 2016 con GU n°249 è stato pubblicato il decreto legge 193/2016, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
In particolare l'art.4 del decreto ha modificato l'art.21 del Dl 78/2010 in materia di spesometro. La comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, adempimento annuale ante modifiche, diviene dal 2017 un adempimento trimestrale. Vanno inoltre trasmesse, con stesse modalità e stessi termini dello spesometro, le liquidazioni periodiche ai fini Iva, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito (art. 21 bis del Dl 78/2010).
In merito alle sanzioni relative all'adempimento, il decreto ha aggiunto all'art.11 DPR 471/1997 i commi 2 bis e 2 ter, secondo cui:
- l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura comporta la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000 euro;
- l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21‐bis è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro
Se dai controlli verranno riscontrate delle incongruenze nei dati dichiarati, ovvero tra i dati dichiarati e gli importi versati, l'agenzia non emetterà direttamente avviso bonario bensi comunicherà al contribuente l'esito delle verifiche (in modalità ancora da definire) affinchè quest'ultimo possa motivare i dati trasmessi o, se necessario, ravvedersi.
Si ricorda che dal 2017 sono tenuti alla trasmissione delle operazioni Iva e delle liquidazioni Iva trimestrali tutti i soggetti passivi d'imposta, fatta esclusione per i contribuenti non tenuti alla presentazione della Dichiarazione Iva annuale o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero; la scadenza è prevista per l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre. Non cambiano i termini previsti per il versamento dell'imposta.