Diritto

Trasmissione dei dati dei corrispettivi: utilizzo dei Registratori telematici


In data 28 ottobre 2016 è stato pubblicato un provvedimento dell'Agenzia delle entrate in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art.2 comma 1 del Dlgs 127/2015; in particolare definisce le informazioni da trasmettere, il formato e le modalità nell'allegato contenente le specifiche tecniche.

Il decreto ha stabilito che dal 1°gennaio 2017 i soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate (art.22 del DPR 633/1972) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Gli strumenti tecnologici da utilizzare sono definiti 'Registratori telematici' con proprio QRCODE identificativo. Tuttavia i Registratori di cassa, se adattati alle specifiche tecniche previste dal provvedimento, potranno essere utilizzati per le medesime finalità. Parimenti, il Registratore telematico potrà essere utilizzato come semplice Registratore di cassa se il contribuente non ha esercitato l'opzione.

I Registratori telematici saranno attivati, controllati con periodicità biennale e disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle entrate, in modo che quest'ultima sia a conoscenza degli apparecchi conformi alla norma e della loro operatività.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.

L’opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha efficacia per cinque anni solari. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui è esercitata. Se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione, il contribuente dovrà registrarsi sull'area riservata del sito dell'Agenzia ed utilizzare, una volta autenticato, l'apposito servizio on-line. Stessa procedura è prevista per la revoca dell'opzione, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell’ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo anno del quinquennio. 

Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle entrate sono messe a disposizione del contribuente che ha esercitato l'opzione, nella propria area riservata sul sito web.