Fisco

Estrazione dei beni dal deposito Iva con obbligo d'imposta a carico del depositario


L’art. 4, comma 7, del D.L. n. 193/2016 interviene sulla disciplina del depositi IVA, di cui all’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, modificando, con effetto dal 1° aprile 2017, il quarto e il sesto comma, rispettivamente riferiti alle operazioni che non danno luogo al pagamento dell’imposta se effettuate per mezzo dei depositi IVA e alle modalità di applicazione dell’IVA in sede di estrazione dei beni dai depositi ai fini della loro utilizzazione o commercializzazione nel territorio dello Stato.

Per quanto riguarda la prima modifica, il D.L. n. 193/2016:

  • da un lato, abroga la lett. d) del quarto comma dell’art. 50-bis, relativa alle cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al D.L. n. 331/1993 nei confronti di soggetti italiani o extracomunitari;
  • dall’altro, riformula la lett. c) dello stesso quarto comma dell’art. 50-bis, relativa alle cessioni di beni nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro.

Per effetto della modifica operata, non danno luogo al pagamento dell’imposta le cessioni di beni con introduzione nel deposito, senza avere riguardo al Paese del cessionario e alla tipologia di bene oggetto di cessione.

Passando ad esaminare la seconda novità, il sesto comma dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 prevede ora una differente modalità di applicazione dell’imposta per i beni estratti ai fini dell’utilizzazione o commercializzazione in Italia.

In particolare, se i beni estratti sono stati precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di acquisto intracomunitario rimane confermato l’obbligo di assolvimento dell’imposta, con la procedura del reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, da parte del soggetto proprietario dei beni che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione.

Se, invece, i beni estratti sono stati precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto interno o di una importazione, l’imposta sarà assolta direttamente dal gestore del deposito senza possibilità di compensazione “orizzontale”. In pratica, il gestore del deposito deve effettuare il relativo versamento, in nome e per conto del proprietario dei beni, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione e l’operazione va documentata con autofattura emessa dal soggetto che provvede all’estrazione, che va annotata nel registro degli acquisti unitamente ai dati della ricevuta di versamento dell’imposta.

L’esportatore abituale che estrae i beni dal deposito può avvalersi della non imponibilità dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 trasmettendo la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta.

Il riformulato sesto comma dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 dispone infine che, in caso di omesso pagamento dell’imposta, si applica la sanzione del 30% con responsabilità solidale del gestore del deposito che viene meno se l’estrazione è effettuata, senza pagamento dell’imposta, dall’esportatore abituale che ha presentato la dichiarazione d’intento in assenza dei presupposti. In questa ipotesi, la sanzione è variabile dal 100 al 200%dell’imposta e si applica nei confronti del solo soggetto che procede all’estrazione.