In assenza di contratto scritto con il professionista la fattura è falsa
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6203 del 12 marzo ha affermato che, in assenza di un contratto scritto con il professionista, la fattura può essere considerata falsa dall'Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie la Cassazione ha respinto il ricorso proposto da una società immobiliare che aveva detratto dei costi a fronte di una generica fattura per consulenza.
La società aveva dichiarato che esisteva un giustificativo alla base della fattura emessa dal professionista, non prodotto, però, in sede di contenzioso. L'Amministrazione non aveva riconosciuto il costo come detraibile e aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte.
La società ha presentato ricorso che è stato respinto sia in primo grado, sia in secondo grado e in ultimo la Corte di Cassazione ha confermato il verdetto.
I giudici di legittimità ritengono che nel caso in cui gli elementi riportati sulla fattura siano “vaghi” (ad esempio nel caso in cui il contratto sia stato stipulato solo in forma orale) scaturiscono delle presunzioni semplici in favore dell'Agenzia, con conseguente onere della prova a carico del contribuente, che nel caso in esame non lo ha assolto.
L'ordinanza n. 6203 sancisce che "in presenza di operazioni inesistenti non si realizza l'ordinario presupposto impositivo né la configurabilità stessa di un ‘pagamento a titolo di rivalsa’, né i presupposti del diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. D'altro canto la previsione del successivo articolo 21, settimo comma, se per un verso incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta, pur in assenza del suo ordinario presupposto, sulla base del solo principio di cartolarità, per altro verso incide, indirettamente, anche sul destinatario della fattura, confermandone, in combinato disposto con gli artt. 19, primo comma, e 26, terzo comma, la preclusione ad esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta, in assenza del relativo presupposto (acquisto o importazione di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione)".
Il contribuente pertanto per ottenere la detazione deve dimostrare l'esistenza di un contratto di consulenza scritto con il professionista.