Regimi doganali speciali e applicazione del nuovo Codice doganale dell'Unione
Con la nota 84724 del 10 ottobre 2016 l'Agenzia delle dogane ha fornito alcune precisazioni sulla gestione dei regimi doganali speciali, a seguito dell'applicazione del nuovo Codice doganale dell'Unione (Regolamento UE n. 952/2013), in vigore dal 1° maggio 2016; i chiarimenti riportati nella suddetta nota sono il frutto di un'analisi congiunta con la Commissione europea e vanno a integrare le prime indicazioni fornite dalla stessa Agenzia con la Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016.
Trasformazione sotto controllo doganale
Dal 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nell'ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale devono seguire le disposizioni previste per il regime di perfezionamento attivo, contenute nel CDU (par. F 7.2 della Circolare n.8/D del 2016): pertanto, tali operazioni non scontano più l'applicazione dell'IVA sulla base del valore delle materie prime dichiarato all’atto del vincolo della merce al regime ma trovano applicazione le regole previste per il perfezionamento attivo, che comportano la sospensione del dazio e dell’IVA all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa (articolo 85 del CDU). Viene inoltre precisato che la Commissione europea ha intenzione di ripristinare il contenuto dell’art. 136 del previgente CDC che prevedeva l’esenzione dai dazi con certificato d’origine: in attesa dell’adozione delle nuove disposizioni, gli operatori potranno richiedere alle Dogane un’autorizzazione di perfezionamento attivo.
Traffico di perfezionamento attivo
In merito all’applicazione del regime di perfezionamento attivo, le Dogane forniscono importanti chiarimenti riguardanti la determinazione del valore delle merci. In caso d’importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in regime di perfezionamento attivo, il valore delle merci è determinato sulla base delle regole generali (artt. 70 e 74 del CDU): qualora nella lavorazione siano utilizzate sia merci terze che merci unionali, queste ultime devono essere incluse nel valore da dichiarare all’importazione nell’ipotesi in cui l’operatore scelga di utilizzare la modalità di tassazione prevista dall’art. 85 del CDU. Solo nel caso in cui l’operatore opti per il calcolo del dazio sulle materie prime utilizzate nella lavorazione (metodo previsto dall’art. 86, par. 3, del CDU) sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale.
Traffico di perfezionamento passivo
Per quanto concerne il rilascio dell’autorizzazione di perfezionamento passivo, le nuove disposizioni (art. 259 del CDU) prevedono che il titolare dell’autorizzazione di perfezionamento passivo non debba più necessariamente coincidere con chi organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell’Unione: la reimportazione dei prodotti compensatori in esenzione totale o parziale dei dazi può essere effettuata dal titolare dell’autorizzazione o da un’altra persona stabilita nel territorio dell’Unione che abbia avuto il formale consenso da parte del titolare dell’autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste da quest’ultima.
Regime di uso finale
Tale regime prevede l’assolvimento di dazi ridotti o nulli in conseguenza di precisi utilizzi delle merci. Il titolare del regime di uso finale deve presentare all’Ufficio doganale di controllo il conto di appuramento redatto sulla scorta dell’allegato 71-06 RD, con la possibilità di cumulare in un unico conto tutte le operazioni il cui termine scade nel corso dello stesso mese; tale adempimento può essere derogato solo qualora l’Ufficio doganale non lo ritenga necessario. Inoltre, le Dogane ricordano che secondo la nuova disciplina, dal 1° maggio 2016 non è più richiesta un’autorizzazione al regime in capo al cessionario (art. 218 del CDU): su domanda dell’interessato, l’Ufficio doganale autorizza il trasferimento di diritti e obblighi a un altro soggetto che soddisfi le condizioni previste per il regime nella medesima autorizzazione di uso finale.
Infine, le Dogane chiariscono la discussa possibilità di rilasciare autorizzazioni di uso finale e perfezionamento attivo anche a soggetti non stabiliti nell’Unione: si tratta di un’eccezione limitata a motivati casi specifici, le autorizzazioni saranno rilasciate qualora le autorità doganali lo ritengano giustificato.