Circolare 42/E: risposte a quesiti in materia di ravvedimento
In data 12 ottobre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 42/E, in materia di ravvedimento operoso e regolarizzazione delle dichiarazioni con errori o presentate in ritardo.
La circolare fornisce risposte ad alcuni quesiti presentati da contribuenti ed associazioni di categoria all'Agenzia stessa.
Ravvedimento del modello 730
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche 2016, il quale può essere presentato:
- entro il 30 settembre 2016 (correttiva nei termini): nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa ed il contribuente è tenuto solo a versare, in caso di maggior debito, il relativo tributo, gli interessi e le sanzioni eventualmente ridotte da ravvedimento operoso in base alla data di versamento;
- entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa)
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998)
Nei casi di cui al secondo e terzo punto si applicano le disposizioni previste per le violazioni dichiarative entro ed oltre i 90 giorni dalla scadenza (vedi news "Circolare 42/E: chiarimenti sul ravvedimento operoso I parte" e "Circolare 42/E: chiarimenti sul ravvedimento operoso II parte").
Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive
La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato.
A tal fine, tuttavia, è necessario che il credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR 633/1972 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR.
Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro non occorre il visto di conformità in quanto l'apposizione dello stesso sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell'omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
A tal fine, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della maturazione.
Dal punto di vista dichiarativo la compensazione con il credito Iva (trimestrale o annuale) viene così rappresentata:
- l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della dichiarazione Iva;
- l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito annuale.