Cessione intracomunitaria: come prova basta il documento di trasporto
La risoluzione n. 19/E del 25 marzo dell'Agenzia delle Entrate chiarisce in merito alla prova del trasporto dei beni valida per considerare non imponibile la cessione, dunque qualificabile come operazione intracomunitaria (ex articolo 41 Decreto Legge n. 331/1993).
Nello specifico l'Agenzia statuisce come nelle cessioni con clausola franco fabbrica in cui il fornitore nazionale sia incaricato della consegna dei beni al vettore dal cliente, la prova dell’avvenuta operazione intracomunitaria può essere fornita direttamente attraverso il CMR elettronico (anche cartaceo). Secondo l’Agenzia, inoltre, il CMR elettronico è un mezzo di prova che ha pari valore del CMR cartaceo ed, avendo il medesimo contenuto, è idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio italiano.
CMR elettronico e documenti equipollenti
Entrambi i documenti hanno lo stesso valore del CMR cartaceo, ma non sono considerati a tutti gli effetti documenti informatici in quanto privi di “riferimento temporale” e di “sottoscrizione elettronica”. Tali documenti, pertanto, sono da qualificarsi, sotto il profilo giuridico, come documenti analogici. La risoluzione n. 158/2009 ha così precisato a riguardo: ciò comporta che un siffatto documento, carente dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine come un documento informatico, dovrà essere materializzato su un supporto fisico per essere considerato giuridicamente rilevante ai fini delle disposizioni tributarie.
Valenza probatoria DDT
L’Agenzia ricorda, infine, che i documenti di trasporto hanno valenza probatoria se conservati con le fatture, la documentazione bancaria e gli elenchi Intrastat. Il fornitore dovrà, quindi, acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza e rendere disponibili i documenti per gli eventuali controlli dell’Amministrazione finanziaria. La stessa valenza probatoria viene, inoltre, affidata ai documenti che contengono le medesime informazioni del CMR (cedente, vettore, cessionario).
Cos'è la cessione con clausola franco fabbrica?
La fissazione in contratto del luogo di consegna delle merci assume particolare rilevanza nel momento in cui il trasporto compiuto dalle merci è sensibile all'aspetto chilometrico ed ai rischi di trasporto. La cessione attraverso tale clausola prevede che la merce venga consegnata al compratore presso il magazzino del venditore. Tutti i rischi ed i costi di trasporto gravano sul compratore (Free at Work F.A.W.).