Fisco

Il professionista non può dedurre il contributo integrativo perchè è a carico del cliente


La Corte di Cassazione con sentenza 20784/2016 sancisce che non è un costo deducibile per il professionista il contributo integrativo dovuto alla Cassa di riferimento, perché è a carico del cliente. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che chiamava in causa un contribuente perché la Ctr della Liguria riteneva che la somma dei contributi integrativi dovuti alla Cassa era un costo deducibile per il professionista iscritto all’EPAP.

Infatti, il D.Lgs 103/1996 in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione stabilisce che, il contributo integrativo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti, è fissato nella misura del 2% del fatturato lordo ed è riscosso direttamente dallo stesso iscritto all’atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

La Corte inoltre ricorda un analogo contributo integrativo previsto dall’art. 11 della L.21/1986 da versare alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti, affermando che tale contributo non costituisce costo deducibile trattandosi di onere che non grava sul professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente stesso.

Alla luce del quadro normativo sopra esposto e facendo riferimento ad una sentenza del 2014 (sentenza 13465/2014), la Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate affermando che tale contributo è per legge a carico del cliente con la conseguenza che non essendo supportato dal professionista non costituisce costo deducibile.