Credito d’imposta sul gasolio per autotrazione: le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2016
Con Nota n. 106437 del 23 settembre 2016 l’Agenzia delle dogane ricorda che è possibile presentare le domande per ottenere il rimborso delle accise gravanti sui consumi di gasolio per autotrazione, effettuati nel terzo trimestre 2016, ossia dal 1° luglio al 30 settembre 2016.
L’agevolazione è rivolta alle imprese esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massamassima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, di classe superiore a Euro 2, agli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto (di cui al D. Lgs. 422/1997) e alle imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, regionale e locale.
Pertanto, sono esclusi dall’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione riferiti a:
- veicoli di categoria euro 2 o inferiore (limite introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 dalla Legge di Stabilità 2016, comma 645);
- veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
Le istanze possono essere presentate presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente tramite una delle seguenti modalità:
- in forma cartacea, insieme alla riproduzione dei relativi dati su supporto informatico (CD-rom, DVD, chiavette USB);
- invio telematico, per gli utenti abilitati all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale (E.D.I.).
Il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al terzo trimestre 2016 è disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane seguendo il seguente percorso: Dogane – In un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2016. Ai sensi dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012, la misura del beneficio attribuito in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2016, ammonta ad euro 214,18609 per mille litri di prodotto.
Il rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione può essere richiesto con periodicità trimestrale, scegliendo tra il rimborso delle somme spettanti o l’utilizzo in compensazione: in caso di opzione per il rimborso è necessario inserire le coordinate bancarie nell’apposito campo della dichiarazione, mentre per l’utilizzo in compensazione tramite modello F-24, si deve utilizzare il codice tributo 6740, inserendo nel campo “rateazione” i seguenti caratteri “0316”, riferiti rispettivamente al trimestre e all’anno di riferimento dei consumi. La compensazione può essere effettuata anche qualora il contribuente abbia superato il limite di 250.000 euro, previsto per la compensazione dei crediti d’imposta esposti nel Quadro RU della dichiarazione dei redditi (art. 1 co. 53 della L. 244/2007).
Le Dogane ricordano infine che gli eventuali crediti precedenti, maturati nel secondo trimestre dell’anno 2016, potranno essere utilizzati in compensazione non oltre il 31 dicembre 2017: dalla suddetta data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2018.