Diritto

La cessione del ramo d’azienda, salvo espressa esclusione, comprende anche la successione nel contratto di leasing


La Cassazione con la sentenza n. 20417 depositata ieri, 11 ottobre 2016, ha stabilito che il principio relativo alla successione dei contratti nella cessione d’azienda, previsto dall’art. 2558 c.c., si applica anche alla cessione del ramo d’azienda, quando i rapporti contrattuali sono oggettivamente determinabili ed è chiaramente riconoscibile l’afferenza funzionale degli stessi allo svolgimento dell’attività relativa al ramo ceduto.

Secondo la Corte, quindi, i rapporti giuridici, ad eccezione di quelli relativi a beni personali o a beni determinati esclusi espressamente dalle parti, se afferenti in maniera oggettiva al complesso organizzato ceduto, perché destinati funzionalmente all’attività dello stesso, ne seguono inevitabilmente le sorti. Quando ricorrono tali presupposti, dunque, non è necessario che le parti indichino nel contratto di conferimento del ramo d’azienda esplicitamente quei rapporti contrattuali che rientrano nella cessione.

Il caso aveva ad oggetto un contratto di leasing relativo ad un mezzo di trasporto (camion) stipulato da una società che aveva ceduto un ramo d’azienda che comprendeva l’uso del camion, ad altra società, la quale, a sua volta, cedeva il ramo ad una terza.  Quest’ultima riceveva un decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei canoni per il leasing ancora non versati. La società, pertanto, presentava ricorso contro l’ingiunzione, che veniva accolto dal Tribunale. La società di leasing proponeva, a sua volta, ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado che veniva ribaltata, confermando la legittimità del decreto ingiuntivo. La terza cessionaria, dunque, ricorreva in Cassazione, la quale si pronunciava confermando la decisione della Corte d’Appello.

I giudici della Cassazione hanno chiarito con la sentenza in commento che il cessionario del ramo d’azienda subentra automaticamente nel contratto di leasing pertinente al ramo ceduto, in ragione del principio di cui all’art. 2558 c.c. che qui si applica. La società di leasing dunque è legittimata a domandare alla cessionaria del ramo d’azienda il pagamento dei canoni relativi al leasing e ad agire contro la stessa nel caso di mancata corresponsione.

Sintetizzando, i rapporti relativi a beni oggetto di un contratto di leasing, non di natura personale o non espressamente esclusi per volontà delle parti dal contratto di cessione del ramo d’azienda, se sono funzionali all’esercizio dell’attività ceduta e ciò è oggettivamente riconoscibile, sono destinati a seguire automaticamente il destino del ramo ceduto.