Rimborso IVA per differenza di aliquota media precluso per le imprese di distribuzione editoriale
Si tratta della risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-09618 del 29 settembre 2016, volta a valutare la possibilità di applicare la procedura di rimborso dell’IVA di cui all’art. 30, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 anche alle società di distribuzione editoriale.
Per effetto del regime monofase previsto dall’art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è assolta dall’editore, mentre gli operatori che intervengono successivamente nella commercializzazione dei prodotti editoriali, avendo il diritto di detrarre l’imposta sui propri acquisti ai sensi dell’art. 19, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, vengono a trovarsi in una posizione di costante credito nei confronti dell’Erario.
L’interrogazione parlamentare è, quindi, diretta a superare l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria in base al quale il rimborso non è ammesso in quanto le operazioni attive poste in essere dalle società di distribuzione editoriale non sono soggette a IVA. L’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, infatti, equiparando le operazioni effettuate con il regime monofase a quelle escluse dal campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 3, dello stesso decreto, implica che le medesime non possano essere considerate nel calcolo del rimborso.
A questo riguardo, il citato art. 30, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che l’eccedenza detraibile d’imposta emergente dalla dichiarazione IVA annuale può essere chiesta a rimborso in caso di effettuazione, in via esclusiva o prevalente, di operazioni soggette a IVA con aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore all’aliquota media degli acquisti ed importazioni. Tale norma, dunque, facendo riferimento alle operazioni soggette a IVA, esclude dal suo ambito applicativo le operazioni che non sono soggette ad imposta, come quelle effettuate dai distributori di prodotti editoriali.
Né, del resto, una diversa conclusione può essere tratta dalla C.M. 5 marzo 1990, n. 13, che ha ricompreso nel calcolo dell’aliquota media anche le operazioni non soggette a IVA come le cessioni di rottami, in quanto si tratta pur sempre di operazioni imponibili, sia pure ad “aliquota zero”.