Apprendistato e regime "de minimis": chiarimenti INPS
Il messaggio INPS 6 dicembre 2012, n. 20123, fornisce chiarimenti ed integrazioni alla precedente Circolare 2 novembre 2012, n. 128.
Con la circolare n. 128 del 2012, l'INPS forniva le indicazioni di carattere normativo ed affrontava gli aspetti contributivi connessi all’istituto contrattuale dell'apprendistato (così come modificato dalla legge n. 183/2011 e dalla legge 28 giugno 2012, n. 92). In particolare, l'Istituto forniva le necessarie istruzioni circa gli incentivi previsti dalla legge di stabilità del 2012, consistenti - ricordiamo - nello sgravio totale della contribuzione posta a carico del datore di lavoro per i primi 3 anni di contratto ed in relazione alle assunzioni di apprendisti effettuate tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016 dai datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove.
A tale riguardo, l'INPS poneva l'attenzione sulla necessità del rispetto - ai fini della corretta e legittima fruizione di tale misura agevolativa temporanea - delle regole comunitarie relative al regime "de minimis", richiedendo a tale fine alle aziende interessate l'inoltro di apposita autocertificazione.
Il nuovo messaggio, n. 20123/2012, integra le indicazioni operative contenute nella circolare n. 128 e chiarisce la definizione, l'ambito applicativo ed i criteri di calcolo del limite "de minimis" con specifico riferimento all'istituto contrattuale dell'apprendistato.
In particolare, sottolineando la necessità di provvedere con estrema urgenza alla predisposizione ed alla trasmissione all'INPS (per il tramite del Cassetto Previdenziale Aziende) della dichiarazione di responsabilità circa il rispetto del regime "de minimis", ricordiamo che:
- gli aiuti di stato computabili nei limiti del "de minimis" si considerano “concessi” nel momento della decisione definitiva che stabilisce il diritto a ricevere l’aiuto
- in relazione all’apprendistato il diritto a ricevere l’aiuto sorge al momento dell’assunzione
- il datore di lavoro deve quantificare e dichiarare l’aiuto calcolato in percentuale degli oneri previdenziali stimati per l'intero triennio di agevolazione. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo che – per le aziende che occupano fino a nove addetti – è pari a 1,5% per il primo anno, 3% per il secondo anno, e 10% per il terzo anno
- poiché l’importo dichiarato rappresenta una stima della misura dell’aiuto, sarà cura del datore di lavoro comunicare all’Istituto eventuali variazioni negli importi fruiti nel limite del “de minimis”.