Fisco

Spese mediche e di assistenza specifica deducibili: nuova risoluzione dell'Agenzia


Sono deducibili le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati dalla legge 104/1992. Sono pervenute numerose richieste sull’argomento, in modo particolare è stato chiesto se ai fini della deducibilità sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 79/E fornisce chiarimenti sull’argomento.

Occorre ricordare che per le persone con disabilità, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, di cui all’art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, sono considerati “disabili”, sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità.

Con riferimento ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge 104/1992, la certificazione rilasciata ai sensi della legge 104/1992 è  sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.

Questa soluzione non è adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili. Infatti, per il diritto alla deduzione in non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell’invalidità civile, dal momento che l’accertamento della invalidità civile riguarda la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l’accertamento dell’handicap riguarda lo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l’accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre,  accertare la grave e permanente invalidità o menomazione per poter beneficiare della deduzione. Nel caso di riconoscimento dell’invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; l’Agenzia ritiene che la gravità dell’ invalidità, se non è espressamente indicata nella certificazione, può essere ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale e in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento.

Tale indennità infatti, viene riconosciuta solo alle persone con patologie particolarmente gravi, totalmente inabili  che non sono in grado di compiere normali atti di vita quotidiana senza un’assistenza continua.