Fisco

Assegnazione beni ai soci: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia


In data 16 settembre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 37/E in materia di assegnazione e cessione di beni ai soci, di trasformazione in società semplice e di estromissione dei beni dell’imprenditore individuale.

Il documento di prassi si articola nei seguenti punti:

  1. Trattamento contabile e riflessi fiscali dell'agevolazione
  2. Assegnazione e cessione agevolata: precisazioni
  3. Effetti fiscali in capo ai soci
  4. Passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario
  5. Assegnazione e cessione agevolata: le diverse conseguenze fiscali
  6. Assegnazione dei beni nel caso di recesso soci
  7. Casi particolari di assegnazione
  8. Base imponibile IVA dell'assegnazione agevolata
  9. Rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA
  10. Trasformazione agevolata in società semplice
  11. Determinazione dell'imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quai insistono fabbricati rurali
  12. Imposta di registro: applicazione dell'imposta minima
  13. Imposta di registro: deteminazione della base imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci

La legge di stabilità 2016 all'art.1 commi da 115 a 120 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. L’assegnazione si configura nel caso in cui la società proceda, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene. 

Di conseguenza viene precisato che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

Tra i vari chiarimenti si sottolinea che l’agevolazione fiscale opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta può essere effettuato dalla società nei limiti dell’importo necessario per consentire l’assegnazione agevolata con prioritario utilizzo delle altre riserve disponibili.