Assegnazione beni ai soci: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia
In data 16 settembre 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 37/E in materia di assegnazione e cessione di beni ai soci, di trasformazione in società semplice e di estromissione dei beni dell’imprenditore individuale.
Il documento di prassi si articola nei seguenti punti:
- Trattamento contabile e riflessi fiscali dell'agevolazione
- Assegnazione e cessione agevolata: precisazioni
- Effetti fiscali in capo ai soci
- Passaggio dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario
- Assegnazione e cessione agevolata: le diverse conseguenze fiscali
- Assegnazione dei beni nel caso di recesso soci
- Casi particolari di assegnazione
- Base imponibile IVA dell'assegnazione agevolata
- Rettifica della detrazione per le assegnazioni fuori campo IVA
- Trasformazione agevolata in società semplice
- Determinazione dell'imposta sostitutiva nel caso di assegnazione/cessione ai soci di terreni agricoli sui quai insistono fabbricati rurali
- Imposta di registro: applicazione dell'imposta minima
- Imposta di registro: deteminazione della base imponibile per le assegnazioni o cessioni di immobili ai soci
La legge di stabilità 2016 all'art.1 commi da 115 a 120 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire l’assegnazione e la cessione agevolata ai soci di taluni beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni. L’assegnazione si configura nel caso in cui la società proceda, nei confronti dei soci, alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene.
Di conseguenza viene precisato che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione, a prescindere dal valore normale/catastale preso a riferimento per la determinazione dell’imposta sostitutiva.
Tra i vari chiarimenti si sottolinea che l’agevolazione fiscale opera in via automatica rispetto al comportamento contabile adottato dal contribuente per quanto riguarda il bene ceduto.
Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta può essere effettuato dalla società nei limiti dell’importo necessario per consentire l’assegnazione agevolata con prioritario utilizzo delle altre riserve disponibili.