La responsabilità solidale dell’appaltatore: ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
Impatto operativo / adempimenti
La circolare elenca i contratti esclusi dall’applicazione della norma, per i quali, pertanto, il committente non deve eseguire alcuna verifica di regolarità fiscale. Si tratta: degli appalti di fornitura dei beni; dei contratti d’opera, di trasporto e di subfornitura; delle prestazione rese nell’ambito del rapporto consortile.
In merito alle modalità di verifica della regolarità degli adempimenti fiscali, la circolare prevede che nel caso di pagamenti effettuati mediante bonifico bancario, l’attestazione della regolarità riguarda i versamenti delle ritenute e Iva scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario.
Criticità
La circolare specifica che, seppure la disciplina in oggetto deve considerarsi operante solo con riferimento ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, il rinnovo del contratto, anche tacito, equivale ad una nuova stipula ai fini dell’applicazione della norma. Pertanto, un contratto stipulato prima del 12 agosto 2012 ma rinnovato successivamente è assoggettato alle regole di verifica sulla regolarità fiscale. La circolare, inoltre, precisa che le disposizioni non si applicano solo ai contratti di subappalto (quindi con almeno tre soggetti coinvolti), ma anche nell’ipotesi in cui l’appaltatore provvede direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.