Non c’è elusione fiscale quando l’immobile acquistato dalla società viene subito rivenduto alla newco.
La Commissione Tributaria di Bologna con la decisione n. 266/15 ha accolto il ricorso di una srl avverso due avvisi di liquidazione notificati dall’AGE per il mancato pagamento delle imposte di registro (ipotecaria e catastale) relativamente alla cessione di un immobile subito rivenduto ad una newco appartenente allo stesso gruppo aziendale, creata, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, per riorganizzare il patrimonio aziendale a causa della crisi.
Secondo l’AGE, la srl avrebbe costituito la nuova azienda, solo ed esclusivamente per fini elusivi, ovvero per poter usufruire delle agevolazioni fiscali che prevedono un’imposta di registro pari all’1% ed imposte ipotecarie e catastali da versare in misura fissa, quando all’atto dell’acquisto di un immobile si dichiara di volerlo rivendere ad altra azienda entro i successivi tre anni, così come aveva fatto la ricorrente. La costituzione della newco e l’atto di rivendita a questa dell’immobile, secondo il fisco sarebbe dunque una mera operazione simulata tesa ad ottenere un indebito vantaggio fiscale.
Di parere contrario, invece, la Commissione di Bologna, secondo cui l’operazione sarebbe sostenuta da valide ragioni economiche, necessarie per migliorare la situazione patrimoniale dell’azienda in un periodo di crisi e crollo dei prezzi. Si tratterebbe pertanto di operazioni legittime messe in atto a protezione di un gruppo immobiliare che diversamente sarebbe fallito a causa della congiuntura negativa del mercato.