Lavoro

INPS e indennità ASpI: chiarimenti sulla durata e lavoratori sospesi


La Circolare n. 36 del 14 marzo 2013 dell'INPS fornisce le istruzioni contabili in merito alla misura prevista dall’art. 3, comma 17 della Legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012 chiarendo sulla disciplina dell'indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi:

  • riconosce in via sperimentale, per il periodo 2013-2015, l'erogazione della indennità di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso di particolari requisiti assicurativi e contributivi, a condizione che ci sia un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% dell'indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali, ovvero a carico dei nuovi Fondi di solidarietà

  • ha abrogato le analoghe disposizioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, articolo 19 del DL 29 novembre 2008, n. 185, che aveva previsto le prestazioni di disoccupazione con i requisiti normali e i requisiti ridotti per i lavoratori sospesi e l'indennità di disoccupazione con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi o licenziati

Il documento di prassi chiarisce che, trattandosi di fattispecie sostanzialmente omogenee, per quanto non espressamente disciplinato nella predetta circolare, si richiamano le norme regolamentari contenute nel Decreto interministeriale 19 maggio 2009, n. 46441, fino ad emanazione di nuovi indirizzi ministeriali.

Durata indennità ASpI 

La legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012) ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge di riforma del mercato del lavoro n. 92/2012, relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI ora approfondite nella Circolare n. 37 del 14 marzo 2013 dell'INPS che fornisce puntuali chiarimenti in merito alla:

  • Durata dell'indennità ASpI 
    Si precisa l’ambito temporale entro cui va verificato l’eventuale periodo di indennità già fruito, necessario per determinare il meccanismo di detrazione: 

    per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l’indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi dodici mesi  precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;

    per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l’indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi diciotto mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro

  • Durata dell'indennità mini-ASpI
    l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione

  • Sospensione dell'indennità mini-ASpI
    Per l’indennità mini-ASpI è stato espunto il richiamo al comma 15 che prevede, in caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dell’indennità in godimento.

    Di conseguenza, in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 23, della legge di riforma