Circolare 34/E: Credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno
La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la possibilità di fruire di un credito di imposta a favore delle imprese che dal 1/1/2016 al 31/12/2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Con circolare 34/E l’Agenzia fornisce chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, precisando modalità di calcolo, di utilizzo dell’incentivo e gli adempimenti per la corretta fruizione.
Tra gli investimenti ammessi, rientrano gli acquisti (anche mediante contratto di locazione finanziaria), di macchinari, impianti e attrezzature relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e ad un cambiamento del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Vengono esclusi dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto non possono essere considerati “investimenti iniziali”.
L 'agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori (quali industria siderurgica, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo) e alle imprese in difficoltà come definite dalla normativa comunitaria.
Possono accedere al beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al:
- 20% per le piccole imprese (sono definite piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
- 15% per le medie imprese (definite medie imprese quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);
- 10% per le grandi imprese ( rientrano in questa categoria le imprese che non rientrano nei parametri sopra citati)
L’agevolazione si applica all’investimento netto, determinato sottraendo dall’investimento lordo gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, relativi ai beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della "strumentalità" rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e della "novità". I beni devono essere di uso durevole ed essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
Vengono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce) e quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita.
L’agevolazione è valida anche per gli enti non commerciali e per le imprese che iniziano l’attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito d’imposta (1/1/2016).
Le imprese interessate al beneficio devono presentare a partire dal 30/06/2016 e fino al 31/12/2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
L’ Agenzia delle entrate verifica la correttezza formale dei dati presenti nella comunicazione e dichiarati dal contribuente e, nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo del credito risultante dalle comunicazioni inviate da una stessa impresa sia superiore a € 150.000, effettua le verifiche previste dal Codice delle leggi antimafia. Se dopo i controlli effettuati non ci sono motivi ostativi, l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.
Ai fini Irpef, Ires e Irap il credito viene considerato come contributo tassabile e le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa.
Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità.
L’ammontare del credito utilizzato in compensazione (anche in più soluzioni), non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Tale credito può essere cumulato (nei limiti delle spese effettivamente sostenute), con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato o come aiuti “de minimis”. Quindi esso è cumulabile con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ("super-ammortamento"). L’Agenzia chiarisce che non deve essere considerato nella valorizzazione degli investimenti agevolabili (investimento lordo) e neppure in sede di quantificazione dell'investimento netto.
É prevista inoltre la “rideterminazione” del credito d’imposta nel caso in cui i beni oggetto dell’agevolazione: non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione; siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione. Il credito indebitamente utilizzato per effetto di tali ipotesi deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano tali ipotesi.
In caso di indebita fruizione del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste o a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’ importo, maggiorato di interessi e sanzioni.