Credito attività di ricerca e sviluppo: si applica anche alle spese per gli interinali
In data 19 luglio 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Risoluzione 55/E, in materia di applicazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo alle spese per il personale dipendente da contratto di somministrazione.
Il credito d'imposta oggetto di interpello è quello previsto dall'art.1 comma 35 della Legge 190/2014, secondo cui le spese per attività di ricerca e sviluppo (in eccedenza rispetto alla media del trienno precedente a quello in corso al 31 dicembre 2015) sostenute dal periodo d'imposta 2015 al 31 dicembre 2019, determinano per il 25% ovvero per il 50% (spese per personale altamente qualificato e per spese di ricerca 'extra-muros') del loro ammontare un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.
Come precisato dal DM attuativo del 27 maggio 2015, ai fini dell'agevolazione, il personale altamente qualificato può essere impiegato come personale dipendente (e assimilato) ovvero in rapporto di collaborazione, purchè il collaboratore svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.
La norma intende, dunque, estendere il beneficio a tutte le forme di lavoro, mediante le quali il personale qualificato può svolgere attività di ricerca “alle dipendenze” dell’impresa.
Il lavoratore assunto con contratto di somministrazione svolge la propria attività alle dipendenze dell’agenzia di somministrazione, ma nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’impresa utilizzatrice. Tale contratto si fonda infatti su tre rapporti:
- contratto di lavoro dipendente tra l’agenzia di somministrazione ed il lavoratore;
- contratto di prestazione del servizio di somministrazione di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e l’agenzia di somministrazione;
- rapporto fattuale di esecuzione della propria attività da parte del lavoratore nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'impresa utilizzatrice
I costi sostenuti dall'agenzia di somministrazione per la retribuzione lorda ed i contributi previdenziali ed assistenziali vengono dalla stessa riaddebitati all'impresa utilizzatrice; per cui, in base al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tali costi vengono iscritti dall'impresa utilizzatrice alla voce B9 'costi per il personale' del conto economico (e non in B7 'costi per servizi').
Conseguentemente, l'Agenzia chiarisce che tali spese rientrano tra quelle per personale altamente qualificato, eleggibili al credito di imposta, nella misura in cui detti lavoratori partecipano effettivamente all’attività di ricerca e sviluppo ed in presenza degli altri requisiti di legge.
Sono esclusi dalla disposizione in oggetto i costi del contratto commerciale tra agenzia di somministrazione ed impresa per il servizio reso.