Fisco

Competenza alla gestione del MOSS in capo al Centro operativo di Pescara


Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.118987 del 26 luglio 2016 è stato stabilito che, dal 1° ottobre 2016, la gestione delle attività inerenti al MOSS sarà affidata al Centro operativo di Pescara, venendo così meno, da tale data, la competenza attribuita al Centro operativo di Venezia dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 23 aprile 2015, n.56191.

Le attività che saranno svolte dal Centro operativo di Pescara sono definite in funzione del regime speciale applicato dagli operatori che aderiscono al MOSS, vale a dire a seconda che gli stessi aderiscano al MOSS in Italia (artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972) oppure in altro Stato membro (art.74-septies del D.P.R. n. 633/1972).

Il provvedimento definisce anche le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali di cui agli artt. 74-quinquies e 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, nonché le modalità operative per la trasmissione della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate. In particolare, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all’art. 74-quinquies del D.P.R. n.633/1972 identificandosi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, per il tramite del Centro Operativo di Pescara, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. A tal fine, i predetti soggetti presentano, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, apposita richiesta per l’identificazione in Italia trasmettendo i dati contenuti nello schema di cui all’allegato A.

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che scelgono di avvalersi del regime speciale di cui all’art. 74-sexies del D.P.R. 633/1972, utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l'opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B. L’Agenzia delle Entrate comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dal regime Moss utilizzando lo schema di cui all’allegato C.

Negli allegati D ed E sono, invece, contenuti gli schemi della dichiarazione trimestrale che i soggetti registrati al MOSS in Italia devono compilare e presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre solare di riferimento, rispettivamente nell’ipotesi in cui si tratti di soggetti passivi non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, oppure di soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero.

Infine, il provvedimento dispone che, per le controversie riguardanti gli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara a seguito delle attività ad esso attribuite, è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.