Fisco

Agevolazione prima casa in caso di successivi atti di vendita e riacquisto


La Corte di Cassazione con sentenza n°13958 dell'8 luglio 2016 ha affermato che il contribuente mantiene l'agevolazione prima casa, in caso di successivi atti di vendita e riacquisto di altro immobile entro un anno dall'acquisto, se fornisce prova dell'effettiva realizzazione della destinazione ad abitazione principale di tutti gli immobili acquistati nelle singole transazioni.

Il credito d'imposta di cui all’art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 spetta ai contribuenti che acquistano, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni, un’altra casa di abitazione, purchè sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni ‘prima casa’ anche per il secondo acquisto.

L'Agenzia delle entrate ha contestato l'agevolazione ad una contribuente per non aver mai trasferito la propria residenza nell'unità abitativa oggetto del primo acquisto, nè avendo provato eventuale impedimento derivante da forza maggiore.

L'agevolazione infatti è diretta alle concrete ed attuali utilizzazioni degli immobili acquistati come abitazioni dagli acquirenti, che ne siano privi o ne siano rimasti privi in seguito alla vendita dell'abitazione principale. Nella fattispecie oggetto di ricorso, invece, la contribuente non ha mai concretamente trasferito la propria residenza presso l'immobile successivamente ceduto.