Utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
In data 4 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 51/E, insieme all'annesso Comunicato stampa, con cui ha istituito il il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, secondo le modalità e i termini previsti dal Provvedimento del 24 marzo 2016, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta è riconosciuto dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, commi da 98 a 108) ed è fruibile dai titolari di reddito d’impresa con riferimento all’acquisto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive situate in alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
I soggetti che intendono accedere al credito d’imposta devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il software “Creditoinvestimentisud”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia stessa. Il bonus maturato può essere utilizzato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel.
A tal fine, dunque, l'Agenzia delle entrate con la citata risoluzione ha istituito il codice tributo:
- “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”
che dovrà essere riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nel casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, il codice dovrà invece essere indicato nella colonna “importi a debito versati”.