Agevolato il coniuge che non sposta la residenza in 18 mesi solo se prova la coabitazione nell’immobile
Con la sentenza 13334/16, pubblicata il 28 giugno dalla sezione tributaria della Cassazione è emerso che ai fini dell’agevolazione per la prima casa il requisito della residenza nell’abitazione è riferito alla famiglia e uno dei coniugi può anche evitare il cambio all’anagrafe entro i 18 mesi nell’immobile acquistato in comunione legale. Tuttavia marito e moglie sono tenuti alla coabitazione e non si può ottenere il bonus fiscale se non si prova la composizione del nucleo e che l’immobile è la residenza familiare.
Nel caso di specie la Commissione Tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da un contribuente contro il provvedimento di revoca dei benefici per la prima casa in quanto non aveva trasferito la residenza entro i 18 mesi dall’acquisto. La Corte alla luce dei fatti ha ritenuto di dover continuare a dar corso al più recente orientamento, secondo il quale, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia per cui dove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione. La CTR ha ritenuto che il contribuente non aveva provato che l’immobile per il quale erano state chieste le agevolazioni fosse stato adibito a residenza familiare e non risultava da nessuna parte quale fosse la composizione del nucleo .
Quindi niente da fare per il marito che non ha adempiuto al trasferimento di residenza. La Corte ha confermato l’avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul 50% dell’immobile acquistato in comunione. È vero che basta che uno solo dei due coniugi faccia il cambio all’anagrafe per far scattare l’agevolazione prima casa ma sempre a condizione che si realizzi la coabitazione. In questo caso il marito non ha fornito nessuna prova sulla residenza effettiva del nucleo familiare, mancando anche di documentarne la composizione. Risulta quindi irrilevante che la moglie abbia provveduto al trasferimento della sua residenza in quanto di per sé non prova che fosse stabilita nell’immobile la residenza della famiglia. Alla luce di quanto esposto sopra il ricorso è stato rigettato e condannato il contribuente a rifondere le spese processuali