Territorialità dei servizi digitali e regime MOSS in chiaro
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.22 del 26 maggio 2016, ha finalmente illustrato le nuove disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2015, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, che devono essere coordinate con quelle contenute nel Reg. UE n.282/2011, come modificato dal Reg. UE n.1042/2013.
La circolare ha ricordato che, con il DLgs. n.42/2015, è stata modificata la disciplina territoriale delle prestazioni in esame, in quanto anche nei rapporti B2C si applica la regola già prevista nei rapporti B2B, ossia la tassazione nel Paese del committente. Se, però, per i servizi elettronici l’imponibilità in Italia presuppone che il committente non soggetto passivo d’imposta sia domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione è richiesto anche che la prestazione sia utilizzata nel territorio dell’Unione.
Il Reg. UE n.1042/2013, al fine di al fine di consentire agli operatori del settore e alle Amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare la localizzazione del committente non soggetto passivo e, dunque, lo Stato membro legittimato ad applicare l’imposta sulle transazioni in questione, ha introdotto nel Reg. n.282/2011 nuove norme che assolvono, rispettivamente, la funzione di:
- identificare il luogo di stabilimento delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi, oltre che di altre particolari tipologie di servizi;
- risolvere i casi di molteplicità dei luoghi di stabilimento di una stessa persona giuridica che non sia soggetto passivo, ovvero di divergenza tra il domicilio e la residenza abituale di una stessa persona fisica;
- agevolare, mediante l’uso di presunzioni relative, l’identificazione del luogo di stabilimento, di domicilio o di residenza abituale nei casi in cui lo stesso sia praticamente impossibile da determinare o non si possa determinare con certezza.
Le modifiche alla disciplina
Le modifiche alla disciplina della territorialità sopra illustrate implicano, evidentemente, che i soggetti che prestino servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici a committenti non soggetti passivi dovrebbero assolvere tutti gli obblighi (sostanziali e formali) in Italia identificandosi ai fini IVA nello Stato membro di consumo. Il moltiplicarsi degli adempimenti posti a carico dei soggetti che prestano i servizi in esame nei confronti di privati ha indotto il legislatore europeo ad introdurre uno speciale regime (il “Mini One Stop Shop”) per rendere più agevole, in capo agli operatori, la gestione dell’imposta dovuta nei vari Stati membri di consumo.
Il medesimo obiettivo è perseguito anche dall’intervento che concerne l’esonero dall’obbligo di fatturazione e di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale per i soggetti che prestano servizi digitali a committenti non soggetti passivi d’imposta. Il MOSS offre la possibilità, a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi – con una specifica procedura on line – in un unico Stato membro al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA per le prestazioni rese in ciascuno Stato membro ed è disciplinato dai nuovi artt.74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del D.P.R. n.633/1972. I soggetti che optano per il regime speciale del MOSS presentano una dichiarazione per ciascun trimestre dell’anno solare, anche nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici. Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l’altro, l’ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l’IVA dovuta in ciascuno Stato.
Entro il termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto passivo effettua il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione stessa (senza possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’art.17 del DLgs. n.241/1997) e, tenuto conto dei dati ivi indicati, lo Stato di identificazione trasmette le informazioni e ripartisce l’imposta tra i diversi Stati membri di consumo. Specifici chiarimenti sono forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai controlli alle sanzioni applicabili per le violazioni commesse nell’ambito del regime speciale del MOSS.