Fisco

Imposta di bollo unica per lo scioglimento e la cancellazione della società di persone dal registro imprese


L’unica istanza con la quale si richiede la cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese con il contestuale deposito dell’atto di scioglimento della stessa (senza messa in liquidazione), richiede l’assolvimento dell’imposta di bollo solo per la registrazione telematica tramite M.U.I. (Modello unico informatico) dell’atto di scioglimento: questo è quanto emerge dalla risposta fornita dalla Direzione Regionale della Lombardia alla Camera di Commercio di Brescia, con l’interpello n. 904-1048/2015 del 26 febbraio 2016.

L’interpello suddetto riguarda la corretta interpretazione dell’articolo 13 del DPR 642/1972 che, al comma 3, prevede il pagamento di una sola imposta per tutti gli atti unificati sul medesimo foglio; tra gli atti che possono essere scritti sul medesimo foglio vengono anche ricompresi “gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.”(comma 3, n. 15).

Conseguentemente, l’unica istanza con la quale il notaio deposita contestualmente l’atto di scioglimento della società di persone e la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, ricade nelle disposizioni dell’art. 13 del DPR 642/1972: in tal caso, l’imposta di bollo assolta con la registrazione telematica dell’atto di scioglimento della società di persone, nella misura di 156 euro, assorbe l’imposta dovuta per il deposito dell’atto di scioglimento presso il registro imprese (Risoluzione n. 353 del 5 dicembre 2007).

La Direzione Regionale delle entrate ricorda infine che, qualora la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata con un’istanza autonoma, ossia venga presentata separatamente dall’atto di scioglimento della società, l’imposta di bollo dovrà essere assolta autonomamente nella misura dovuta per le società di persone (59 euro), ai sensi della Tariffa Art. 1, comma 1-ter, lett. b) del DPR 642/1972.