Lavoro

Lavoro Intermittente: 27 GIUGNO verifica del limite massimo


Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2013, il ricorso al lavoro a chiamata è ammesso, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo che legittimano l’instaurazione del rapporto, per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio solare per ciascun prestatore, con il medesimo datore di lavoro.

Il limite delle 400 giornate deve essere computato per ogni lavoratore a chiamata in relazione alla prestazione effettuata per ciascun datore di lavoro con il quale il lavoratore intrattiene un rapporto a chiamata.

Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 35/2013, ha specificato che per triennio solare entro il quale verificare la presenza delle 400 giornate di lavoro effettivo si deve intendere un intervallo di tempo mobile della durata di 3 anni, calcolato, a ritroso, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione. Si deve tenere conto solamente delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente al 28 giugno 2013, data di entrata in vigore del “Decreto Lavoro”.

In caso di superamento del predetto limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Il vincolo delle 400 giornate non opera nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.