Fisco

Omessa presentazione dichiarazione d'intento: non c'è sanzione


L’omessa comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni di intento, ricevute da un “esportatore abituale”, si configura come mera violazione formale che, come tale, non rileva sulla determinazione della base imponibile IVA e sul relativo versamento del tributo. E’ questa la conclusione a cui è pervenuta la C.T. Prov. Di Varese (con sentenza n. 15/12/13, depositata il 23 gennaio 2013) che ha annullato quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate ad un contribuente che era stato sanzionato a seguito dell’omesso invio di una dichiarazione d’intento, ed in considerazione del fatto che aveva comunque continuato, nonostante ciò, ad agire in regime di non imponibilità IVA.

La Commissione Tributaria, in sostanza, ha evidenziato come il mancato invio della dichiarazione d’intento non possa essere equiparato ad una sua totale assenza, riconducendo invece l’applicazione del regime sanzionatorio unicamente nel caso in cui il fornitore, pur in assenza della dichiarazione dell’esportatore abituale compie operazioni in assenza di IVA.

Disciplina sulle dichiarazioni d'intento

Ricordiamo che gli esportatori fatturano le loro operazioni in regime di non imponibilità IVA, tale situazione li espone al fatto di non riuscire a “compensare” l’IVA a credito sugli acquisti con quella a debito generata dalle vendite, portandoli quindi potenzialmente a ritrovarsi in uno stato cronico di credito IVA. Per ovviare a questa situazione, al ricorrere di determinate condizioni, gli esportatori abituali possono usufruire di un particolare trattamento agevolativo che permette di procedere agli acquisti dai loro fornitori senza addebito dell'imposta. Gli esportatori abituali possono infatti acquistare beni e servizi senza dover corrispondere l’IVA nel limite delle operazioni di esportazione effettuate nell’anno solare precedente, o nei dodici mese precedenti, entro un ammontare definito che costituisce il cosiddetto plafond. Per usufruire dell’agevolazione, i soggetti che si trovano nella condizione di esportatori abituali, devono inviare ai propri fornitori una dichiarazione d’intento redatta su modello conforme a quello approvato con decreto ministeriale. La dichiarazione d’intento deve essere:

  • consegnata o inviata prima dell’effettuazione del primo acquisto in sospensione d'imposta
  • redatta in duplice esemplare
  • numerata progressivamente in riferimento all’anno solare annotata entro i 15 giorni successivi a quello di emissione nell’apposito registro (registro delle dichiarazioni d’intento), tenuto secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/1972