Trattamento fiscale applicabile al rimborso delle obbligazioni argentine
In data 28 giugno 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 30/E, in materia di rimborso delle obbligazioni argentine e relativo trattamento fiscale.
In seguito alla sospensione del rimborso delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e l'interruzione del pagamento degli interessi, agli investitori italiani è stata data la possibilità di avviare un arbitrato promosso dall’Associazione Task Force Argentina.
Tale arbitrato si è concluso con un accordo sottoscritto il 21 aprile 2016, secondo il quale verrà pagato un importo pari al 150 per cento del valore nominale sottoscritto da ciascun obbligazionista italiano che abbia partecipato all'arbitrato.
Il capitale versato in sede di sottoscrizione dei titoli verrà quindi rimborsato nella misura corrispondente al pagamento in contanti di un importo pari al 150 per cento del relativo valore nominale, con contestuale annullamento dei titoli rimborsati.
La circolare ha chiarito che la maggiorazione corrisposta costituisce reddito diverso di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.
In capo agli investitori privati si genera, dunque, una plusvalenza imponibile pari alla differenza tra la somma rimborsata e il costo di acquisto del titolo (aumentato di ogni onere inerente alla relativa produzione, ai sensi del comma 6, dell’articolo 68 del TUIR) e sottosposta ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento.