Fisco

Terreni divenuti edificabili esclusi da IVA se ceduti dall’imprenditore agricolo


Il trasferimento a titolo oneroso di un terreno dapprima agricolo e poi divenuto edificabile per successiva modifica del piano regolatore deve considerarsi fuori dal campo di applicazione dell’IVA e, quindi, soggetto ad imposta proporzionale di registro. Con questo principio, espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n.11600 del 6 giugno 2016, è stato ribadito - in linea con il consolidato orientamento in materia - che, avendo il terreno assunto il carattere di suolo destinato all’edificazione, perdendo così la qualità di bene relativo all’impresa, è fuoriuscito dalla tipologia di operazioni soggette a IVA ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n.633/1972.

La decisione dell’imprenditore di escludere il terreno divenuto edificabile dalla sua organizzazione, in coerenza con la mutata valenza economica del terreno stesso, toglie infatti in via definitiva al medesimo la natura originaria di bene strumentale, con il conseguente assoggettamento del relativo atto di cessione ad imposta proporzionale di registro. Per questa ragione i giudici di legittimità hanno confermato la tesi dei giudici di merito, negando l’applicazione dell’IVA a prescindere dagli elementi di prova addotti dal contribuente a dimostrazione del carattere non strumentale del terreno oggetto di cessione, così come preteso dall’ufficio.

Orientamento dell'Agenzia

È il caso di osservare che l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (sent. 3 aprile 2000, n. 3987 e sent. 2 ottobre 1999, n. 10943), ha più volte precisato che la cessione di un terreno edificabile appartenente ad un’impresa agricola deve essere assoggettato a IVA se il terreno è stato precedentemente destinato alla produzione agricola (circolare dell’Agenzia delle Entrate 29 maggio 2013, n. 18, § 4.5, e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 54 e 7 maggio 2002, n. 137). In pratica, il trasferimento di un terreno edificabile da parte di un imprenditore agricolo che non lo utilizzi nell’esercizio della propria attività produttiva è escluso da IVA e soggetto all’imposta proporzionale di registro.

Si tratta di una posizione che deve intendersi superata da quella della Corte di giustizia, secondo cui “una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA (…) quando essa intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione del patrimonio privato della persona stessa. Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi (…), tale persona deve essere considerata come esercente un’«attività economica» (…) e deve conseguentemente essere ritenuta soggetta all’imposta sul valore aggiunto” (sent. 15 settembre 2011, cause riunite C-180/10 e C-181/10).