Le fatture semplificate: quali le novità introdotte finora?
L’art. 1 comma 325, lett. e) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013) ha introdotto il nuovo art. 21-bis nel DPR 633/1972. La novella prevede che la fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “nota di variazione”), può essere emessa in modalità semplificata. Sono escluse dall’ambito di applicazione della nuova normativa:
- le cessioni intracomunitarie;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi - che non siano operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative e relative intermediazioni – per le quali difetti il requisito territoriale, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi tenuti ad assolvere l’imposta in un altro Stato membro con il meccanismo del reverse charge.
Impatto operativo
Le semplificazioni (possibilità di indicare in maniera sintetica l’oggetto dell’operazione; possibilità di evitare di specificare l’importo imponibile dell’operazione e quello della relativa imposta, indicando semplicemente l’ammontare complessivo e l’importo dell’imposta incorporata) dovrebbero favorire in modo particolare quei settori commerciali nei quali si effettuano frequenti operazioni di modesta rilevanza economica. Il caso tipico e quello di molti esercizi di ristorazione, nei quali le richieste di fatture da parte dei clienti sono assai numerose e temporalmente ravvicinate.
Criticità
La fattura semplificata consente di omettere l’indicazione della ditta, denominazione o ragione sociale (oppure di nome e cognome) del cessionario del bene o del committente del servizio a favore della mera indicazione del codice fiscale ovvero della Partita IVA. Tuttavia, i commi 2 e 3 dell’art. 23 del D.P.R. 633/72 continuano a richiedere tali dati in sede di annotazione delle fatture: una disarmonia che rischia di frustrare l’intento di semplificazione della nuova norma. Un’interpretazione adeguatrice porterebbe a concludere che in caso di fattura semplificata basti annotare sul registro il numero di partita IVA o di codice fiscale del destinatario, ossia quegli elementi sufficienti a identificarlo nei casi di cui all’art. 21-bis.