Lavoro

Non c'è co. co. pro. quando il lavoratore è stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale


Ancora una pronuncia della Cassazione, in relazione alla qualificazione del concetto di subordinazione, questa volta legato all’assunzione di dipendenti mediante contratti a progetto.

La Cassazione ha, infatti, recentemente rigettato (sentenza Cass. sez. lavoro n. 12330 del 15 giugno 2016) il ricorso di un’azienda che aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva confermato un verbale di accertamento in merito a contributi INPS non corrisposti in favore dei propri collaboratori che, nonostante fossero inquadrati nell’ azienda come lavoratori a progetto (con contratti co co pro), erano risultati nel concreto, a tutti gli effetti, lavoratori dipendenti.

Il giudizio della Corte

I giudici della Corte hanno, infatti, stabilito che per determinare la subordinazione, non valgono il fatto che il lavoratore sia libero di presentarsi o meno sul posto di lavoro senza spiegazione o farsi sostituire da altri, previo consenso del datore di lavoro, considerando peraltro che il rapporto di lavoro subordinato può instaurarsi anche volta per volta mediante la sola espressione di volontà di entrambe le parti. Come più volte la medesima Corte ha avuto modo di chiarire, del resto, elemento essenziale che determina la sussistenza della subordinazione, è il vincolo di assoggettamento gerarchico al potere del datore di lavoro che impone al dipendente il rispetto di direttive per fini organizzativi e funzionali; la modalità di corresponsione del compenso e il rispetto di orari di lavoro hanno invece carattere sussidiario.

Quando il lavoratore è stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, prestando le proprie energie nell’attività d’impresa, resta irrilevante se la discontinuità della prestazione, basata comunque su turnazioni prestabilite dal datore, spetti al lavoratore o meno, quando egli è tenuto comunque a rispettare un orario di lavoro strettamente connesso ad apertura e chiusura dell’attività (conformi Cass. n. 3926/2001 e Cass. n. 7025/2005).

Per valutare se il rapporto di lavoro sia qualificabile come autonomo o dipendente, occorre poi considerare, come legittimamente ha fatto del resto la Corte d’Appello nel caso de quo, dicono gli ermellini, le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro che prevalgono sull’eventuale diversa volontà manifestata in una scrittura privata sottoscritta dalle parti (prevalendo il dato fattuale sul nomen iuris dato al contratto, secondo quanto già espresso dalla Cassazione stessa nella sentenza n. 22289/2014) , in quanto ben possono evidenziarsi errori di qualificazione nell’atto scritto derivanti dalla volontà delle parti di giovarsi di una normativa specifica o eluderla.