Fisco

Carnet ATA: aderiscono anche Albania e Madagascar


Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonché dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi nei rispettivi Paesi. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA.

I Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono: Paesi dell'Unione Europea, Albania, Algeria, Andorra, Australia, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Macao, Macedonia,Madagascar (dal 22 aprile 2013) Malesia, Marocco, Messico, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan, Repubblica Popolare Cinese, Russia, Senegal, Serbia (rimangono esclusi, Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, USA.
Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnet ATA viene effettuata dalle singole Camere di commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere alla dogana italiana l'autorizzazione ad aprire una temporanea esportazione, e a ciascun Paese l'importazione temporanea o il transito delle merci, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazione.

I vantaggi derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono:

  • sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito
  • esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita
  • possibilità di utilizzo per:
    1. uno o più viaggi in singoli Paesi: per esempio da un Paese dell´Unione Europea agli Stati Uniti e ritorno in qualsiasi Paese dell´Unione Europea, anche diverso da quello di partenza
    2. uno o più viaggi circolari: per esempio da un Paese dell´Unione Europea agli Stati Uniti, dagli Stati Uniti al Canada e dal Canada all´Unione Europea
    3. operazioni frazionate: per esempio, esportazione temporanea dall´Unione Europea delle merci in più riprese, importazione temporanea in Australia in più riprese, riesportazione dall´Australia in una o più volte delle merci stesse, ecc. (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono)
    4. per attraversare un Paese estero (per i Paesi che lo consentono)
    5. per merci non accompagnate (per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono).