Responsabilità del socio accomandante nel risarcimento del danno in favore del lavoratore licenziato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11250/2016 depositata lo scorso 31 maggio, ha in parte cassato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno, accogliendo uno dei motivi del ricorso presentato da una socia accomandante che era stata condannata in solido con l’accomandataria a risarcire il danno ad un dipendente della sas licenziato illegittimamente. Si trattava di una Sas che aveva licenziato, ingiustamente, il commesso di un suo negozio, in cui lavorava anche il socio accomandante.
A tal proposito, la Cassazione ha chiarito che, la semplice presenza del socio accomandante nel negozio gestito da una Sas, ai sensi dell’art.2313, c.c., non implica che egli sia automaticamente responsabile e che debba pertanto risarcire il danno da licenziamento illegittimo, al pari degli altri soci accomandatari.
Il regime di responsabilità verso i terzi dei soci accomandatari, infatti, dicono i giudici, è diverso rispetto a quello previsto per i soci accomandanti.
I primi hanno, infatti, il potere di amministrare la società e rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali; gli accomandanti sono esclusi dall’ amministrazione e rischiano nei limiti della quota conferita. Secondo l’art.2320, c.c., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, trattazione o conclusione di affari in nome della società, se non sulla base di una procura speciale conferita per singolo affare.
Perché si abbia partecipazione dell’accomandante nell’attività amministrativa, peraltro vietata dall’art.2320, c.c., è necessario che l’accomandante ponga in essere operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno della stessa e che svolga scelte direzionali che possano qualificarsi come proprie di un imprenditore. Tutto ciò che attiene invece all’adempimento delle obbligazioni, relative alla parte esecutiva dell’attività che nulla ha a che fare con le scelte direzionali, non esclude la qualità di terzo accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale attività, pertanto, egli resta estraneo. Il socio accomandante risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali, solo nel caso in cui contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione - art.2320, comma 2, c.c. – intesi come scelte direzionali o gestione di affari in nome della sas, restando esclusi da tale responsabilità gli atti di mero ordine o le decisioni esecutive.
Tornando al caso di specie, dunque, la mera presenza del socio accomandante nel negozio gestito dalla Sas, non deve essere intesa per forza come attività di cogestione dell’amministrazione sociale, atteso che, perché il socio accomandante possa rispondere del risarcimento del danno in favore del lavoratore licenziato illegittimamente al pari degli altri soci accomandatari, è necessario verificare nel concreto che tale soggetto nella Sas compia atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società e non già atti di mero ordine o esecutivi.