Circolare 27/E: I chiarimenti sui contratti di locazione
In data 13 giugno 2016 è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate la circolare 27/E recante chiarimenti ai quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione dei 130 anni del Catasto, nell’ambito della nuova iniziativa editoriale “TeleCatasto” realizzata in collaborazione con il Sole24Ore. Qui di seguito vengono illustrate le risposte fornite in tema di contratti di locazione.
La solidarietà nella registrazione
D. Come si concilia, anche a livello sanzionatorio, le novità introdotte con la legge di Stabilità con l’articolo 57 del DPR 131/1986 che stabilisce la solidarietà tra conduttore e locatore per il versamento dell’imposta e la registrazione del contratto?
R. La modifica normative introdotta con la legge di Stabilità 2016 alla disciplina delle locazioni ad uso abitativo, non ha variato la disciplina fiscale prevista, ai fini dell’imposta di registro per la registrazione dei contratti di locazione. É previsto l’obbligo a carico del locatore di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della sua stipula; di tale registrazione il locatore deve dare “documentata comunicazione”, nei successivi 60 giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio. Restanto quindi obbligati all’adempimento della registrazione ed al pagamento della relativa imposta oltre che il locatore anche il conduttore dell’immobile ovvero l’agente immobiliare, qualora si tratti di contratti conclusi a seguito della loro attività.
Nuova registrazione e ravvedimento operoso
D. Vi è un impatto sulla possibilità di ravvedimento operoso della tardiva od omessa registrazione di un contratto di locazione?
R. Non avendo rilevanza le modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016 ai fini fiscali, anche la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione non risulta innovata. I soggetti obbligati alla registrazione possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano le condizioni. Trovano dunque applicazione nei confronti di tale soggetti le sanzioni previste dall’articolo 69 del TUIR: vale a dire: dal 120% al 240%dell’imposta dovuta o dal 60% al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 200€, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni.)
Proroga tacita del contratto di locazione
D. Quando la proroga di un contratto di locazione è tacita cosa va comunicato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni e con quale modello? Da quando parte il termine dei 30 giorni?
R. La comunicazione relativa alla proroga, (anche tacita del contratto), deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, (termine che decorre dal giorno successivo alla scadenza del contratto oggetto di proroga tacita) previo pagamento della relativa imposta, mediante il modello RLI. Il modello potrà essere inviato:
- utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- oppure presentato presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.
Nel caso di tardivo pagamento dell’imposta di registro, trova applicazione la sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta di registro dovuta. Ricorrendone le condizioni, il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso.