Lavoro

Beneficio per famiglie con almeno 4 figli minori


L’art. 1 comma 130 della legge 190/2014 prevedeva per il 2015, nel limite di 45 milioni di Euro, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero pari o superiore a 4 in possesso di un ISEE non superiore a Euro 8.500 all’anno.

Con il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 35 del 12.02.2016), emanato in attuazione dell’articolo citato, si è ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell’erogazione del bonus quarto figlio, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998 in quanto quest’ultimo consiste in una misura analoga per natura e platea di beneficiari. Si è ritenuto quindi che, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative e di gestione del beneficio, nuclei già beneficiari dell’assegno di cui all’articolo 65 citato, in presenza di una DSU comprensiva di almeno quattro figli minori, potessero essere destinatari anche della misura in esame, realizzando così un più efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili. 

Beneficiari...

... nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65 citato e con un ISEE non superiore a 8.500 euro. Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.

L’articolo 2 del DPCM prevede che l’INPS riconosca il beneficio direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una DSU dalla quale risulti un nucleo familiare come definito dall’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni e dalla quale sia derivato un ISEE non superiore a 8.500 euro.

Nel caso in cui l’ingresso del quarto figlio avvena dopo la presentazione della domanda di assegno, si potrà presentare una nuova DSU entro il 31/05/2016.

Misura del beneficio e regime fiscale

L’importo del beneficio è pari Euro 500,00 ed il pagamento della prima rata avverrà nel mese di luglio 2016. 

In considerazione di quanto disposto dal DPCM del 24.12.2015 e cioè che il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art.65 della Legge n. 448/1998, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.