E' imponibile l'operazione con cui il cedente italiano consegna beni in Ue per conto del proprio cessionario extra-Ue
Con la sentenza n.3099/2016 la Cassazione ha chiarito che le disposizioni che prevedono la non imponibilità IVA ai sensi degli artt.41, 58 del DL 331/1993 e dell’art.8 del DPR 633/1972, non trovano applicazione qualora il cedente nazionale consegni i beni ad un soggetto passivo comunitario per conto del proprio cessionario extra-comunitario: in tal caso l’operazione è una cessione interna da assoggettare ad IVA.
La Corte di Cassazione è stata interpellata nella controversia tra una società italiana e l’Agenzia delle entrate, riguardante un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio delle entrate di Vicenza, con il quale veniva recuperata l’IVA sulle operazioni di cessione di beni effettuate dalla società nell’anno 1998, da quest’ultima fatturate come operazioni non imponibili.
Il caso in oggetto riguarda delle cessioni di beni effettuate dalla società italiana (primo cedente) nei confronti di una società statunitense (primo cessionario), la quale a sua volta cede tali beni ad una società britannica (secondo cessionario), chiedendo la consegna del materiale direttamente dall’Italia alla Gran Bretagna, ad opera del cedente italiano; secondo il contribuente tale operazione configura un’operazione triangolare non imponibile IVA.
La sentenza della Cassazione
La suprema Corte ha ritenuto legittime le richieste dell’Agenzia delle entrate, in virtù delle disposizioni nazionali che regolano l’applicazione della non imponibilità IVA nelle cessioni di beni verso operatori non residenti. In particolare, nella suddetta operazione triangolare, il cedente nazionale:
- non effettua una cessione all’esportazione poiché i beni non vengono spediti fuori dal territorio della Comunità, pertanto non potrà applicare la non imponibilità IVA prevista dall’art.8 del D.P.R. 633/1972.
- non effettua una cessione intracomunitaria in quanto manca uno dei requisiti richiesti dall’art.41 del D.L. 331/1993, ossia la soggettività passiva IVA del proprio cliente statunitense, il quale è privo di una stabile organizzazione in Gran Bretagna o di un rappresentante fiscale nella Comunità; in altri termini il cedente IT non fattura ad una partita IVA intra-Ue.
- non effettua un'operazione triangolare ai sensi dell’art.58 del D.L. 331/1993, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, poiché tale disposizione riguarda esclusivamente le operazioni in cui intervengono due soggetti identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato (primo cedente IT1 e primo acquirente IT2) ed un soggetto comunitario (secondo acquirente, cliente di IT2), destinatario finale dei beni; la merce in tal caso viene spedita a cura o a nome del fornitore nazionale IT1, per conto dell’acquirente italiano IT2, al secondo cessionario comunitario.
Pertanto, con la sentenza in commento la Cassazione ha chiarito che l’operazione di cessione effettuata dall’impresa italiana deve essere considerata come un’ordinaria cessione nazionale soggetta ad IVA, confermando le richieste erariali di recupero dell’imposta.
Si ricorda infine che sulla medesima triangolazione si era già espressa la Circolare del Ministero delle finanze n.13/1994, par. 16.3, nella quale in un esempio analogo (fornitore IT cede beni a soggetto svizzero con consegna da parte dell'operatore IT in Grecia) veniva precisato che “l'operatore residente non effettua nè una cessione all'esportazione, poichè i beni sono diretti in altro Stato membro, nè un'operazione intracomunitaria, in quanto suo cessionario è un soggetto extracomunitario. Nei confronti del cliente svizzero viene emessa fattura con addebito d'imposta..”.