Fisco

L’esenzione IVA delle prestazioni di servizio di Gestione Individuale di Portafogli Finanziari


L’articolo 1, ai commi 520 e 521 della legge di Stabilità, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’attività di gestione individuale di strumenti finanziari, di cui all’art. 1, comma 5, lettera d) del TUF non sia più esente da IVA, ma venga assoggettata all’imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Impatto operativo

Il nuovo regime si applica a tutte le prestazioni della specie “effettuate” a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il momento dell’effettuazione coincide con il pagamento del corrispettivo, salvo che il prestatore non abbia emesso la fattura antecedentemente al pagamento: in questo caso la prestazione si considera effettuata al momento dell’emissione della fattura. Ne consegue che tutti i corrispettivi percepiti (o fatturati) dall’intermediario entro il 31 dicembre 2012 rientrano invece nel regime di esenzione IVA.

Criticità

Con la precedente formulazione della norma potevano profilarsi criticità per i soggetti che svolgono sia il servizio di gestione individuale di portafogli (comprese prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative a tale servizio), sia altre prestazioni di servizi esenti da IVA. A questi operatori la legge di stabilità ha consentito di optare per il regime di separazione delle attività, al fine di detrarre l'IVA sui costi sostenuti per l’esercizio dei servizi di gestione individuale di portafogli.