Fisco

Esenti da imposta di bollo i certificati anagrafici ad uso degli studi legali se utilizzati a scopo di notifica degli atti giudiziari


L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24 del 18 aprile 2016, ha risposto all'istante Ministero dell'Interno in relazione ad un quesito posto a quest'ultimo da un Ordine degli Avvocati in relazione al pagamento dell'imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

Al contrario della soluzione posta dal Ministero che optava per l'applicazione dell'imposta, l'Agenzia ha prospettato la soluzione inversa, sostenendo che, pur essendo soggetti i certificati di residenza e stato di famiglia al bollo (ex art. 4 comma 1 della Tariffa allegata al DPR 642/1972), sugli atti di natura giudiziaria tale imposta è stata prevalentemente sostituita dal contributo unificato, escludendo l'applicazione dell'imposta di bollo, con inclusione degli atti e dei provvedimenti giurisdizionali antecedenti, necessari e funzionali al procedimento/processo (ex art.18 del DPR 115/2002).

Non incide sull'esenzione la differenza tra procedimento e processo.

Se, pertanto, il soggetto richiedente è una parte processuale e la tipologia di atto è la suddetta, in relazione all'antecedenza, alla necessarietà e alla funzionalità dello stesso al procedimento giurisdizionale, si applicherà l'esenzione, a patto però, conclude la risoluzione dell'Agenzia, che si indichi la norma di esenzione, o, in alternativa, l'uso per cui tale atto è destinato.