Circolare 11/E - Patent box: le domande in tema di calcolo del "nexus ratio" (PARTE 3)


Ecco alcune delle domande sul calcolo del "nexus ratio" ai fini della "patent box", incluse nella Circolare 11/E del 7 aprile 2016.

Trattamento costi relativi a ricerca fallita

Domanda

Possono essere espunti dal rapporto i costi di ricerca applicata, eventualmente comprensivi di quella fondamentale, laddove in seguito la ricerca fallisca?

Risposta

L’OCSE, nel report finale dell’Azione 5, evidenzia come la ricerca che non va a buon fine non debba essere considerata ai fini del rapporto (“unsuccessful R&D will typically not be included in the nexus ratio”); in tale ipotesi, dal periodo d’imposta in cui si palesa il “fallimento” della ricerca, il rapporto dovrà essere opportunamente rettificato escludendo i costi relativi alla ricerca fallita dal numeratore e/o dal denominatore del rapporto (a seconda che trattasi di costi “qualificati” o meno).

Tipologia di sfruttamento economico del bene immateriale

Domanda

Lo sfruttamento economico del bene immateriale agevolato deve includere tutti i diritti “propri” del titolare oppure è sufficiente una parte (magari quella caratteristica)?

Risposta

Le modalità con cui sono trasferiti i diritti di sfruttamento del bene (compresa l’eventuale possibilità di concessione in sub-licenza ovvero la concessione in esclusiva o meno dei diritti stessi) risultano dal contratto tra il licenziante e il licenziatario; conseguentemente, è dalle pattuizioni contrattuali che emergerà la specifica tipologia di utilizzo (diretto e/o indiretto) rilevante ai fini dell’agevolazione.

Concessione in uso a titolo gratuito

Domanda

Qualora, per policy di gruppo, la società capogruppo registri il marchio e ne conceda (mediante un accordo non formalizzato) lo sfruttamento, a titolo gratuito, alla società controllata (che lo ha creato e che lo utilizza nella propria attività, sostenendone i relativi costi di presentazione, comunicazione e promozione), può l’agevolazione competere alla società controllata?

Risposta

Nella relazione di accompagnamento al decreto Patent si legge, relativamente all’articolo 2, che l’opzione può essere esercitata, “indipendentemente dal titolo giuridico” in virtù del quale i beni sono utilizzati, comprendendo sia i beni immateriali “sviluppati internamente” che quelli “acquisiti da altri soggetti (anche in licenza), e sui quali il contribuente svolge attività di mantenimento, accrescimento e sviluppo”. Ne deriva che, nella fattispecie prospettata, la società controllata, in quanto soggetto che ha creato il marchio e che, altresì, sostiene i relativi costi di presentazione, comunicazione e promozione [di cui all’articolo 8, punto vi), del decreto Patent], può agevolare il reddito riveniente dall’utilizzo (diretto) del predetto marchio (ancorché acquisito in licenza a titolo gratuito). Nel denominatore del "nexus ratio" non figureranno costi per l’acquisizione del marchio, posto che questi non risultano dal contratto; saranno invece computati i costi di ricerca di cui al citato articolo 8 relativi al marchio, compresi quelli sostenuti per la creazione del marchio stesso.
In una siffatta fattispecie, comunque, resta ferma la potestà dell’Amministrazione di sindacare il comportamento delle parti del rapporto secondo i canoni dell’antieconomicità dell’operazione.

Utilizzo ricerca fondamentale

Domanda

I costi di ricerca fondamentale confluiscono nel nexus ratio se le relative conoscenze acquisite sono utilizzate nella “ricerca applicata e design” (articolo 8 del decreto Patent). Esistono limiti temporali entro i quali devono verificarsi i successivi utilizzi della citata ricerca fondamentale ai fini della inclusione nel nexus ratio, ovvero è necessario spalmare i costi sui singoli IP, anche tenendo conto del cd. “cherry picking”?

Risposta

I costi di ricerca fondamentale, debitamente tracciati (complessivamente nel solo periodo transitorio, ovvero per singolo IP), devono essere computati nel "nexus ratio" relativo al periodo d’imposta in cui si appalesa l’utilizzo delle conoscenze acquisite per il loro tramite nelle attività agevolate (vale a dire quando la ricerca fondamentale si traduce in ricerca applicata); solo allora, infatti, si integra il “successivo utilizzo” cui fa riferimento l’articolo 8 del decreto Patent Box. Dal citato periodo d’imposta, pertanto, il nexus ratio sarà modificato, assumendo al numeratore e/o al denominatore, secondo le regole di cui all’articolo 9 del decreto stesso, i predetti costi di ricerca fondamentale.

Per visionare le altre domande è possibile consultare il testo della Circolare a pagg.  87, 88, 90, 91, 92, 93 e 94.