Fisco

Lavoratori impatriati: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per usufruire del regime fiscale speciale previsto dal decreto internazionalizzazione


L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016 e annesso comunicato stampa del 30 marzo 2016, ha reso pubbliche le istruzioni per i lavoratori che, rientrando in Italia, intendano usufruire del nuovo regime fiscale speciale previsto dal decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015). 

In cosa consiste l'agevolazione?

Il beneficio consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo tassabile solo il 70% del reddito prodotto.

Chi può usufruire dell'agevolazione?

Tutti i lavoratori impatriati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che possono beneficiare degli incentivi della Legge 238/2010 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) ma che optano, in alternativa, per il regime fiscale speciale previsto dal D.lgs. 147/2015. Possono usufruire dell'agevolazione, pertanto, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, i quali possono indicare l'opzione nella dichiarazione dei redditi concernente il periodo d'imposta 2016.

Come si usufruisce dell'agevolazione?

lavoratori dipendenti devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.

La richiesta dovrà contenere:

  • le generalità del contribuente;
  • il suo codice fiscale;
  • l’indicazione dell’attuale
    residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente;
  • ogni eventuale variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio

La scelta è irrevocabile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.