Lavoratori impatriati: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per usufruire del regime fiscale speciale previsto dal decreto internazionalizzazione
L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 46244 del 29 marzo 2016 e annesso comunicato stampa del 30 marzo 2016, ha reso pubbliche le istruzioni per i lavoratori che, rientrando in Italia, intendano usufruire del nuovo regime fiscale speciale previsto dal decreto internazionalizzazione (D.lgs. 147/2015).
In cosa consiste l'agevolazione?
Il beneficio consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo tassabile solo il 70% del reddito prodotto.
Chi può usufruire dell'agevolazione?
Tutti i lavoratori impatriati in Italia entro il 31 dicembre 2015 che possono beneficiare degli incentivi della Legge 238/2010 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) ma che optano, in alternativa, per il regime fiscale speciale previsto dal D.lgs. 147/2015. Possono usufruire dell'agevolazione, pertanto, non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, i quali possono indicare l'opzione nella dichiarazione dei redditi concernente il periodo d'imposta 2016.
Come si usufruisce dell'agevolazione?
I lavoratori dipendenti devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento.
La richiesta dovrà contenere:
- le generalità del contribuente;
- il suo codice fiscale;
- l’indicazione dell’attuale
residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente; - ogni eventuale variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio
La scelta è irrevocabile ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 2016 e per i quattro periodi d’imposta successivi.