Tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali: fissazione semestrale allo 0,213 per cento
Ai sensi dell'art. 79 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD 43/1973), il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 11 marzo 2016 pubblicato nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016, ha stabilito il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali, effettuato oltre un periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo: tale tasso, stabilito semestrale con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi, è in vigore dal 13 gennaio 2016 al 12 luglio 2016 (misura invariata rispetto alla fissazione del secondo semestre 2015, decreto 16 settembre 2015, G.U. 14 ottobre 2015 n. 239).
Si ricorda che le autorità doganali possono concedere, su richiesta del debitore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni fino a un massimo di novanta giorni; tale differimento del pagamento comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni (co. 4 art. 79 del TULD).
Con nota 39641/R.U. del 5 aprile 2016, l’Agenzia delle dogane ha precisato che il nuovo codice doganale dell’Unione (Reg. UE n.952/2013), che entrerà in vigore dal 1° maggio 2016, definisce espressamente il tasso di interesse di credito e di mora (artt. 112 e 114) che deve essere applicato sull’importo deisoli dazi per le agevolazioni di pagamento diverse dalle dilazioni (di cui all’articolo 111) e ai ritardati pagamenti.
Dal 1° maggio 2016 il tasso d’interesse di cui all’art. 79 del TULD potrà perciò essere applicato solamente alle agevolazioni di pagamento riguardanti la fiscalità interna e ai ritardi di pagamento delle stessa fiscalità interna: in quest’ultimo caso l’importo sarà maggiorato di 4 punti, ai sensi dell’art. 86 del TULD.